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Condannato anche in appello il Ministero della Salute per disturbi da trattamento vaccinale

I coniugi P.A. e D.M., genitori esercenti la potestà sul figlio minore, avevano adito il Giudice Civile per la condanna del Ministero della Salute al pagamento dell’indennizzo per disturbi di vario genere causati al loro figlio da un trattamento vaccinale.

Il Giudice Civile aveva accertato il loro diritto e condannato l’Amministrazione al pagamento; ma il Ministero della Salute non aveva eseguito il giudicato nascente dalla sentenza resa dal Giudice Civile. Pertanto i coniugi, assistiti dall’Avvocato Girolamo Rubino, si sono rivolti al Giudice amministrativo, per chiedere l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza.

Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Seconda, ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dall’Avvocato Rubino, ha accolto il ricorso, dichiarando l’obbligo del Ministero della Salute di eseguire il giudicato entro sessanta giorni, nominando commissario ad acte per l’ipotesi di ulteriore inadempienza il dirigente generale del Bilancio del Ministero della Salute, e condannando il ministero della salute anche al pagamento delle spese giudiziali. Ma il Ministero della salute ha proposto appello davanti al CGA, chiedendo l’integrale riforma della sentenza del TAR, assumendo che il Ministero della salute aveva eseguito il giudicato, sia pure dopo la notifica del ricorso di primo grado, ed assumendo di non averlo potuto documentare per un ritardo nella trasmissione della documentazione da parte del Ministero della Salute.

Anche in appello si sono costituiti i coniugi, sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello principale proposto dal Ministero e chiedendo in via incidentale l’aumento delle spese legali liquidate dal TAR. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana anche in grado di appello ha condiviso le tesi dell’avvocato Rubino, respingendo l’appello principale del Ministero della Salute perchè infondato, e accogliendo l’appello incidentale dallo stesso difensore proposto, liquidando le spese del giudizio di primo grado in misura cinque volte superiore rispetto a quelle liquidate dal TAR, e condannando il Ministero della salute anche al pagamento delle spese legali afferenti il giudizio di appello.

Pertanto, per effetto della sentenza resa dal CGA, i coniugi avranno diritto a percepire gli indennizzi previsti per i disturbi causati al figlio da un trattamento vaccinale, mentre il Ministero della salute dovrà pagare anche le spese legali afferenti i due gradi di giudizio.

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