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Fase 2 e movida agrigentina: locali chiusi a mezzanotte

Via Atenea porta di ponte

Dopo le decisioni assunto durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto ha firmato l’ordinanza che prevede fino al prossimo 7 giugno la chiusura a mezzanotte di tutti i locali.

I divieti riguardano anche la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 21,30 alle ore 6, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali stessi o degli spazi confinanti ed assegnati agli stessi.

La decisione è stata assunta anche dopo i fatti verificati dopo l’avvio della cosiddetta “Fase 2” che ha visto episodi di assembramenti di persone nelle zone dei locali pubblici di San Leone, e non solo, in violazione delle disposizioni sul mantenimento del distanziamento sociale e dell’uso di dispositivi di protezione adeguati.

Nell’ordinanza si legge che lo scopo è quello di “salvaguardare la pubblica incolumità al fine di ostacolare le occasioni di elevato concentramento ed assembramento di persone e consentire il consolidamento del trend calante della curva di contagio da Covid-19”.

In particolare, l’ordinanza ha previsto, oltre l’obbligo di chiusura degli esercizi entro le ore 24:00 ed il divieto assoluto, tutti i giorni, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, il divieto assoluto, nei giorni prefestivi e festivi, dalle ore 21,30 fino alle 06,00 del giorno successivo, di vendita e/o somministrazione di bevande di qualsiasi tipo e natura, in bottiglie o bicchieri di vetro, o in lattine e contenitori in metallo, o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l’incolumità fisica e l’ordine pubblico, salvo nei casi in cui la consumazione avvenga all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati.

Per gli esercenti è fatto obbligo, altresì, di vigilare all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza fissati dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per come vigenti e dinamicamente aggiornate, nonché l’obbligo di provvedere ad assumere immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio, all’interno dei locali e/o degli spazi confinati ai medesimi assegnati, nel caso venissero compromesse le condizioni sopra cennate, a qualsiasi titolo, anche per motivi legati al comportamento degli avventori, nonché di segnalare immediatamente, alle Forze dell’Ordine, la necessità di intervento.

I titolari dovranno anche garantire, in misura adeguata, la presenza di presidi igienico sanitari e di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, al fine di garantire la nettezza permanente dei locali e degli spazi.

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