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Questione SUV, inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso del Comune di Agrigento

Il TAR Sicilia-Palermo dichiara, con sentenza in forma semplificata, inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso presentato dal Comune di Agrigento contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per Le Politiche della Famiglia e Dipartimento per Le Pari Opportunità, Ministero della Salute, avverso il provvedimento di revoca del finanziamento già erogato, ammontante a € 131.118,15, inerente l’acquisto di quattro autovetture Sport Utility Vehicle, (denominati SUV).

La revoca, era stata posta in essere poiché, secondo l’Amministrazione Centrale le somme sarebbero state impiegate nell’ambito di un unico intervento svolto a favore di minori realizzato in data 31 dicembre 2021 dalle ore 11.40 alle ore 13.30 e che il restante importo era stato utilizzato, rispettivamente, per l’acquisto di nove Notebook, per euro 11.067,84 euro, utilizzati nel medesimo intervento del 31 dicembre 2021 e per il rimborso di spese per servizi di Baby sitting, tasse di iscrizione asili nido e per non precisate attività diurne estive a carattere educativo e ludico-ricreativo, per il restante importo di euro 4.539,00.

I giudici amministrativi hanno, però, sollevato il difetto di giurisdizione considerato che in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi, i benefici e le sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva dell’interessato.

Da qui ne deriverebbe la competenza a favore del giudice ordinario. E’ ora probabile che il Comune decida di promuovere l’azione giudiziaria dinnanzi il giudice competente.

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