Trasporto pubblico a Cammarata: confermato affidamento dopo il ricorso al TAR
È stato respinto dal TAR Palermo il ricorso presentato dalla Soc. B.A. S.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico locale da parte del Comune di Cammarata in favore della Soc. M.A. S.r.l. Il Tribunale amministrativo ha accolto integralmente le difese dell’impresa vincitrice e dei suoi legali, confermando la regolarità della procedura e condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La vicenda ha preso avvio con l’affidamento diretto del servizio, per un valore di 110.000 euro e una durata di due anni, da parte del Comune tramite consultazione di più operatori economici. A partecipare alla procedura sono state invitate due imprese: la Soc. B.A. S.r.l. e la Soc. M.A. S.r.l.
Secondo quanto stabilito nella lettera di invito, le imprese partecipanti dovevano possedere l’iscrizione al registro delle imprese per l’attività di trasporto passeggeri e aver maturato, nel biennio precedente, esperienza in servizi analoghi per un importo pari o superiore al valore dell’appalto.
A conclusione dell’iter, la gara è stata aggiudicata alla Soc. M.A. S.r.l., che ha presentato l’offerta ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo qualitativo e quantitativo. Immediata la reazione della società esclusa, la quale ha presentato ricorso al TAR sostenendo che la ditta vincitrice fosse priva del titolo autorizzatorio necessario per il servizio di linea e non avesse i requisiti richiesti, tra cui l’esperienza pregressa né mezzi idonei.
In giudizio si è costituita la Soc. M.A. S.r.l., assistita dagli avvocati Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Massimiliano Valenza, i quali hanno prodotto la documentazione attestante il possesso del titolo autorizzatorio per il trasporto di persone su strada e l’iscrizione al registro delle imprese, come previsto dall’art. 18 del D.lgs n. 422/1997. Inoltre, i legali hanno dimostrato che la società aveva svolto negli ultimi due anni servizi di trasporto passeggeri per conto delle Prefetture di Agrigento e Catania per un valore complessivo superiore a 141.000 euro, soddisfacendo così anche il secondo requisito.
Quanto alla presunta inidoneità dei mezzi, i giudici hanno rilevato l’assenza di prove concrete da parte della ricorrente.
Il TAR Palermo, accogliendo le tesi difensive della Soc. M.A. S.r.l., ha quindi respinto integralmente il ricorso e confermato la legittimità dell’affidamento, consentendo all’impresa di proseguire regolarmente l’erogazione del servizio di trasporto pubblico nel territorio comunale di Cammarata.





