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Rubrica legis non est lex

Il CGA dà ragione al Comune di Raffadali: prevalente l’interesse alla difesa del centro abitato

I fratelli C.D. e M.D. di Raffadali, comproprietari di un appezzamento di terreno sito nel Comune di Raffadali, contrada Sant’Anna, nel 2003 avevano chiesto due concessioni edilizie per realizzare due fabbricati.

Nel 2017 i due fratelli comunicavano l’inizio dei lavori, assumendo che la concessione fosse stata tacitamente assentita, allegando perizia giurata, ma il Comune di Raffadali opponeva un diniego con conseguente sospensione dei lavori. Successivamente il Comune di Raffadali rettificava la precedente nota di diniego, atteso che il lotto in questione è interessato da un’opera pubblica per la mitigazione delle criticità idrogeologiche a difesa del centro abitato e del rione Barca e che per tale lotto era stato avviato il procedimento volto ad apporre un vincolo preordinato all’espropriazione; donde la preminenza dell’interesse pubblico a mantenere lo stato dei luoghi e ad impedire la realizzazione di nuove opere.

Gli interessati allora proponevano un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Lucia Di Salvo e Tonino Argento, lamentando una serie di asseriti vizi di legittimità , ed il Tar accoglieva la richiesta di sospensiva avanzata dai difensori. Ma il Comune di Raffadali, in persona del Sindaco Avvocato Silvio Cuffaro, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, ha proposto appello davanti al CGA per la riforma dell’ordinanza cautelare resa dal Tar. In particolare l’Avvocato Rubino ha sostenuto che l’area in questione è sottoposta a vincolo idrogeologico ed è ricompresa all’interno del piano per l’assetto idrogeologico in area di pericolosità P2 , e che il silenzio-assenso non opera in presenza di istanza relativa a beni soggetti ai vincoli di assetto idrogeologico, citando giurisprudenza favorevole del Tar Puglia; ed ancora che sussiste un interesse pubblico preminente rispetto a quello dei soggetti privati a mantenere immutato lo stato dei luoghi.

Il Cga, Presidente F.F. il dr. Gabriele Carlotti, Relatore la prof.ssa Maria Immordino, condividendo le tesi difensive formulate dall’Avvocato Rubino circa la subvalenza del pregiudizio lamentato dai privati rispetto all’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera pubblica, ha accolto l’appello cautelare proposto dal Comune di Raffadali, riformando l’ordinanza resa dal TAR. Pertanto, per effetto dell’ordinanza resa dal CGA, potranno essere realizzate le opere per la mitigazione delle criticità idrogeologiche a difesa del centro abitato di Raffadali e del Rione Barca.

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