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Rubrica legis non est lex

Annullata informativa antimafia, il CGA da torto al ministero dell’Interno

girolamo_rubinoIl Sig. C.A. di 50 anni, di Favara, amministratore unico della società L. , nel 2012 era stato destinatario di un’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Agrigento e basata esclusivamente sul legame di parentela con soggetti controindicati;

in particolare è emerso dagli accertamenti esperiti dalle Forze dell’Ordine che l’Amministratore Unico è figlio di C.A. ,ottantenne, soggetto ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa denominata “Code Piatte”. L’imprenditore favarese ha proposto un ricorso giurisdizionale, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Leonardo Cucchiara, contro il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Agrigento, per l’annullamento dell’informativa antimafia interdittiva, lamentando svariate forme di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione. In particolare gli avvocati Rubino e Cucchiara hanno sostenuto che il padre del ricorrente, di ottanta anni, incensurato, agricoltore, non è stato mai coinvolto in alcuna vicenda giudiziaria; e , comunque, hanno richiamato il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui il semplice legame di parentela non è da solo sufficiente a giustificare un’informativa interdittiva, dovendosi quest’ultima basare anche su altri elementi, sia pure indiziari, tali nel loro complesso da fornire obiettivo fondamento al giudizio di possibilità che l’attività di impresa possa agevolare le attività criminali o esserne in qualche modo condizionata. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Agrigento, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa Per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, Presidente il dr. Marco Lipari, Relatore il Cons. Giuseppe Barone, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Cucchiara, ha accolto il ricorso ed ha annullato l’informativa antimafia impugnata. In particolare il CGA, partendo dal presupposto che “non viene spiegato come mai un soggetto incensurato possa considerarsi affiliato ad un consorteria mafiosa”, ha stigmatizzato il fatto che “l’unico elemento prospettato dall’Amministrazione è il rapporto di parentela tra il ricorrente ed altri soggetti ritenuti controindicati, senza che vengano indicate altre circostanze, quali una forma di cointeressenza, di comunanza di interessi, o comunque di contiguità, che, unendosi al rapporto di parentela, possano in concreto far dubitare di possibili condizionamenti mafiosi”; ed ancora sottolineando che “l’ampiezza dei poteri prefettizi di accertamento non equivale ad assoluta libertà di valutare i fatti accertati, il cui apprezzamento deve essere esternato in termini di coerenza, senza salti logici e supposizioni non supportate da precise circostanze”.

In virtù della della sentenza resa dal CGA l’imprenditore favarese potrà richiedere, entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della stessa sentenza, il risarcimento dei danni subiti, ai sensi del nuovo codice della giustizia amministrativa, per effetto dell’emanazione di un provvedimento ritenuto illegittimo dal giudice amministrativo.

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