fbpx
Senza categoria

Legittima la revoca dell’accreditamento istituzionale disposta nei confronti del Centro Fisioterapico di Cattolica Eraclea

Nel 2020 l’Asp di Agrigento revocava l’autorizzazione sanitaria precedentemente rilasciata al Centro Fisioterapico H. s.r.l., ed altresì, con il medesimo provvedimento disponeva il trasferimento del budget, già assegnato per l’anno 2019, dal Centro Fisioterapico H. s.r.l. al Centro Polispecialistico FKT B. S.r.l. di Cattolica Eraclea.
Successivamente, dopo aver avviato un apposito procedimento l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, a fronte del provvedimento di revoca emesso dall’Asp di Agrigento, disponeva anch’esso la revoca dell’accreditamento istituzionale del Centro Fisioterapico H. s.r.l..
Pertanto, al fine di ottenere l’annullamento della revoca disposta dall’Assessorato regionale tale Centro riabilitativo decideva di proporre ricorso innanzi al Tar – Palermo.
Conseguentemente alla proposizione della suddetta azione giudiziaria, l’Asp di Agrigento, in maniera cautelativa, decideva tuttavia di sospendere, temporaneamente, ossia, fino alla definizione del giudizio, il trasferimento del budget già autorizzato in favore del Centro Polispecialistico FKT B. S.r.l..
Sicché, il Centro Polispecialistico F.K.T.B. S.r.l. avendo interesse ad opporsi al ricorso proposto dal Centro H. s.r.l., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, avanzava un intervento ad opponendum al fine di chiedere il rigetto del ricorso.
Nel corso del processo, gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, in primo luogo, dimostravano la legittimazione del Centro Polispecialistico FKT B. S.r.l. a presentare atto di intervento, evidenziando, come nel caso di specie, il rigetto del ricorso proposto dal Centro Fisioterapico H. S.r.l. sarebbe stato idoneo a determinare il trasferimento e l’incremento del budget assegnato in favore della struttura interveniente e, in secondo luogo, altresì deducevano l’infondatezza del ricorso in questione.
In particolare, sempre gli Avv.ti Rubino e Impiduglia, rilevavano in giudizio, come, ai sensi della normativa prevista dal D.lgs. 502/1992 e dell’art. 9 del D.A. 290/2002, l’impugnato provvedimento di revoca doveva considerarsi assolutamente legittimo, in quanto l’autorizzazione sanitaria costituisce il presupposto indispensabile per l’esercizio di attività sanitarie, e dunque, anche per la concessione dell’accreditamento istituzionale. Di contro, la sua mancanza non avrebbe potuto che determinare il venir meno dell’accreditamento istituzionale, così come disposto dall’Assessorato regionale.
Ebbene, ritenendo fondate le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino e Impiduglia, con sentenza del 21 aprile 2023 il Tar– Palermo, in via preliminare, ha dichiarato ammissibile l’atto di intervento ad opponendum proposto dal Centro Polispecialistico FKT B. S.r.l. e, nel merito, ha rigettato il ricorso presentato dal Centro Fisioterapico H. s.r.l.
Pertanto, per l’effetto della predetta sentenza il Centro Polispecialistico FKT B. S.r.l. potrà ottenere il trasferimento del budget assegnato in suo favore.