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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex

Menfi, nessuna responsabilità per gli ex amministratori: la Corte d’Appello di Palermo conferma la sentenza del Tribunale di Sciacca

Nel 2006 il Comune di Menfi aveva pubblicato un avviso per conferire l’incarico professionale esterno per i lavori di messa in sicurezza e restauro del complesso architettonico adiacente all’ex chiesa della Provvidenza.
E nell’avviso era stato indicato il compenso – pari a complessivi 36.856 euro – per la redazione del progetto e del piano di sicurezza. L’incarico veniva conferito all’Architetto Alfonso Cimino, attuale componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica.
Nel corso della progettazione, il professionista comunicava all’Ufficio tecnico che erano emerse problematiche di tipo geologico che avrebbero determinato una lievitazione dei costi dei lavori a base d’asta e, per l’effetto, delle competenze professionali dovute in suo favore.
In forza di tale mera comunicazione l’arch. Cimino presentava al Comune di Menfi una parcella con gli importi maggiorati in forza della “variante” operata in corso di progettazione per complessivi euro 131.121,07 .
Nel frattempo, la nuova amministrazione comunale guidata dal Sindaco Michele Botta intercettava un bando regionale che avrebbe consentito il finanziamento dell’opera.
Così, nel 2010 la giunta comunale, composta dai sigg.ri Michele Botta, Antonino Mistretta, Antonino Di Carlo, Ignazio Napoli e Giuseppe Mauceri, deliberava la partecipazione del Comune di Menfi alla selezione bandita dall’Assessorato Regionale Economia e Bilancio mediante il progetto di messa in sicurezza e restauro dell’ex chiesa della Provvidenza redatto dall’arch. Cimino (il bando verrà poi revocato dall’Assessorato regionale).
Risultando vane le richieste di pagamento trasmesse al Comune di Menfi, l’arch. Cimino Alfonso decideva di convenire in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca il Comune di Menfi ed i suoi amministratori (il Sindaco pro tempore Michele Botta, gli assessori pro tempore Ignazio Napoli, Antonino Di Carlo, Antonino Mistretta e Giuseppe Mauceri, unitamente al funzionario comunale D.C.), al fine di sentire dichiarare dal Tribunale il preteso diritto al riconoscimento dell’intero compenso professionale di € 131.121,07 .
Si costituivano in giudizio innanzi al Tribunale di Sciacca il Comune di Menfi, con l’avvocatura comunale, gli ex amministratori Michele Botta, Ignazio Napoli e Antonino Di Carlo, con gli avvocati Santo Botta e Valentina Blunda, Giuseppe Mauceri e Antonino Mistretta e il funzionario C.D., con l’avv. Gagliani.
Il Tribunale di Sciacca, giudice dott.ssa Bandini, con sentenza n. 109/2020, condividendo le tesi degli avvocati di parte convenuta, rigettava le domande attoree avanzate dall’architetto Alfonso Cimino, condannandolo al pagamento delle spese legali.
Ciononostante, l’arch. Cimino, attuale componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Urbanistica, ha proposto appello contro la decisione del Tribunale di Sciacca convenendo in giudizio i soli amministratori e funzionari comunali i quali, a dire del Cimino, avrebbero autorizzato la ulteriore spesa senza assicurarsi della necessaria copertura finanziaria.
Anche in appello si costituivano tutti gli amministratori convenuti.

Gli avv.ti Santo Botta (in foto) e Valentina Blunda eccepivano la validità del disciplinare d’incarico sottoscritto tra Cimino e il Comune, l’inapplicabilità ai membri della giunta delle disposizioni in tema di impegno di spesa e di obbligo della preventiva copertura finanziaria per insussistenza del nesso causale del diritto dell’arch. Cimino ad ottenere il pagamento della parcella. Inoltre, gli avvocati Botta e Blunda contestavano la quantificazione della parcella avanzata dall’arch. Cimino e dei relativi interessi di mora.

Anche la Corte d’Appello di Palermo, relatore dott.ssa Ciardo, condividendo le difese degli avvocati Botta e Blunda, ha rigettato l’appello dell’arch. Cimino chiarendo che <<non vi è stato alcun comportamento, proveniente da convenuti nel giudizio, che abbia ordinato una spesa senza curarne la preventiva copertura finanziaria, poiché il professionista procedette alla redazione del progetto, includendo gli ulteriori interventi di puntellamento ed aumentò l’importo della parcella, unilateralmente senza ricevere un preventivo incarico in tal senso al di fuori dei vincoli di spesa ad opera degli appellati, trasmettendo direttamente gli elaborati progettuali senza prima concordare alcunché con gli organi amministrativi dell’ente.>>.
Con la Sentenza n. 277/2023 che ha definito il grado d’appello, l’arch. Cimino è stato condannato al pagamento delle spese legali nonché al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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