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Rubrica legis non est lex

Condannato per omicidio stradale: agrigentino riavrà la patente di guida

Con sentenza del 2017 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Sciacca condannava alla pena di anni uno e mesi due di reclusione il dr. G.F. per omicidio stradale e lesioni personali gravi e disponeva altresì ai sensi dell’art.222 comma 2° del Codice della Strada la revoca della patente di guida.

Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza 17/04/2019, n.88 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto coi principi di uguaglianza e proporzionalità, l’articolo 222, comma 2, del Codice della Strada nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi 2 e 3 degli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale.

Secondo la citata sentenza della Corte Costituzionale quindi la revoca della patente di guida non è una sanzione accessoria automatica alla condanna, potendo il Giudice disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ed in tal caso deve operare una completa valutazione in ordine ai fatti ed alla condotta dell’imputato.

In ragione della citata pronuncia della Corte Costituzionale, il dr. G.F. presentava, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, innanzi al Giudice per le Indagini Preliminari in funzione di Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca un incidente di esecuzione, chiedendo la rideterminazione della pena accessoria.

A sostegno della detta istanza gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che le vittime, che stazionavano lungo la S.S. 115 in ragione di un precedente incidente stradale, al momento del sinistro erano privi dei prescritti giubbotti retroriflettenti ed avevano posizionato il triangolo di emergenza in maniera non regolare.

Ed ancora, gli avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che l’assunto riportato nella sentenza di condanna secondo cui il dr. G.F. “circolava alla velocità di circa 75 km/h in un tratto stradale nel quale vigeva il limite di velocità di 50 Km/h …”, meritava di essere rivalutato alla luce degli stessi atti depositati dalla Procura.

In particolare, veniva rappresentato che dall’esame della “scatola nera” installata sull’autovettura del dr. G.F. era stata accertata una velocità di 54 km/h e, dunque, appena 4 km/h in più rispetto al limite di velocità e ben 21 km/h in meno rispetto a quanto riportato nella sentenza di condanna.

Gli avv.ti Rubino e Piazza ritenevano dunque che i suddetti elementi avrebbero potuto indurre il Giudice ad una differente valutazione della condotta di guida del proprio assistito e, comunque, della pericolosità della stessa, in relazione alla quale apprezzare – a tenore del dictum della richiamata sentenza della Corte Costituzionale -, la corretta sanzione accessoria da applicare.

Con ordinanza del 17 maggio 2021 il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Sciacca, condividendo le tesi difensive degli avv.ti Rubino e Piazza, ha accolto l’incidente di esecuzione proposto e, per l’effetto, ha rideterminato la pena accessoria, applicando in luogo della revoca della patente la sospensione della stessa per anni due.

Poiché il periodo di sospensione è stato già scontato dal dr. G.F., lo stesso potrà immediatamente ottenere dalla competente Prefettura il titolo di guida, mentre gli avv.ti Rubino e Piazza valuteranno, alla luce dei fatti accertati, di richiedere la revisione del processo e, conseguentemente, l’assoluzione del proprio assistito.

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