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Rubrica legis non est lex

Il TAR Palermo ordina al Ministero della Difesa di riesaminare la domanda di un Carabiniere di Agrigento transitato nei ruoli civili

Il Sig. I.N., originario di Agrigento, di anni 45, prestante servizio nell’Arma dei Carabinieri, richiedeva all’Arma, ai sensi della legge 266/99, di essere reimpiegato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa e di continuare a prestare servizio ad Agrigento.
Tuttavia, la Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa, dopo aver disposto il transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, assegnava quest’ultimo all’Arsenale Militare Marittimo – MARINARSEN – di Augusta, anziché presso una sede di servizio nel Comune di Agrigento o immediatamente limitrofa.

Pertanto, il Carabiniere, ritenendo illegittima la scelta dell’Amministrazione di impiegarlo presso una provincia diversa da quella di residenza, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, impugnava, innanzi al TAR-Palermo, il provvedimento di trasferimento di servizio, chiedendone, previa sospensione, l’annullamento.

In particolare, gli Avv.ti Rubino e Piazza deducevano in giudizio l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie partecipative, non essendo stata preventivamente comunicata la sussistenza di possibili motivi ostativi all’assegnazione presso una sede di servizio nel Comune di Agrigento o immediatamente limitrofa, non permettendo dunque a quest’ultimo di poter partecipare all’attività istruttoria ed impedendogli, di fatto, di prospettare fatti ed argomentazioni in proprio favore.

Detti legali, inoltre, rilevavano l’illegittimità del provvedimento impugnato anche alla luce dei criteri dettati dalla Circolare del 25 luglio 2023 dello stesso Ministero della Difesa, disciplinante il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione, secondo cui il militare transitato nei ruoli civili deve essere assegnato presso la sede dove “prestava servizio”.

Infine, gli Avv.ti Rubino e Piazza contestavano altresì come la mancata sospensione del provvedimento impugnato, comportante il trasferimento del proprio assistito avrebbe sicuramente cagionato un danno grave ed irreparabile.

Ebbene, il TAR-Palermo, con ordinanza dell’11 aprile 2024, ha accolto la domanda cautelare proposta dal Carabiniere e, per l’effetto, ha ordinato alla Direzione Generale per il Personale Civile del Ministero della Difesa di pronunciarsi nuovamente sull’istanza dell’interessato volta ad ottenere l’assegnazione presso un ufficio sito nel territorio del Comune di residenza e che ciò si svolga nell’ambito di un procedimento nel quale sia assicurato il contraddittorio e il rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del 25 luglio 2023.

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