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Rubrica legis non est lex

Agrigento, assolto titolare di un centro scommesse

tribunaleEsercizio abusivo di gioco e scommesse: “Non costituisce reato l’esercizio e l’organizzazione di un centro scommesse “GOLDBET” quando si fornisca prova di aver richiesto licenza di polizia per

l’esercizio dell’attività di trasmissione dati inerenti scommesse sportive per conto del bookmaker straniero Goldbet con sede in Innsbruck non autorizzato da AAMS, anche in presenza di diniego da parte della Polizia di Stato“.

Questa la sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento in composizione monocratica presieduto dalla dott.ssa La Barbera che, accogliendo le istanze del difensore, ha assolto un titolare di un punto scommesse Goldbet di Agrigento F.D., imputato per il reato p. E p. Dall’art. 4 co 1 e 4 bis L. 401/89, in relazione all’art. 88 TULPS RD n. 773/31 e art. 161 reg. Esec. TULPS perchè senza l’autorizzazione prescritta dalle norme indicate, organizzava e gestiva raccolta e trasmissione di scommesse e giocate sportive quale intermediario per conto di GOLDBET quale bookmaker non autorizzato da AAMS ad esercitare tali attività nel territorio nazionale italiano.

Nel corso del processo la difesa dimostrava che, nonostante sia pienamente legittima la restrittiva normativa italiana in materia di gioco scommesse, nel caso di specie la società GOLDBET con sede in Innsbruck, come stabilito da diverse sentenze della Corte Europea e dalla Suprema Corte di Cassazione, è stata oggetto di discriminazione in quanto non ammessa a partecipare ai bandi di gara AAMS del 1999 e 2006 per l’esercizio della medesima attività nel territorio dello Stato Italiano.

Alla luce di ciò, la difesa ha dimostrato che la norma penale in questione deve essere disapplicata dal Giudice italiano in capo ai soggetti intermediari che hanno richiesto l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza prevista “non sottraendosi al controllo statale sulla sussistenza dei requisiti e qualità soggettive”, ma anzi vedendosi negare la stessa licenza perchè la società estera da cui dipendono non risulta titolare di concessione AAMS, integrando per questo una palese discriminazione in conflitto con le norme Comunitarie e consolidata giurisprudenza di legittimità.

Al termine dell’istruttoria dibattimentale la Procura per mezzo del PM chiedeva la condanna a mesi 4 di reclusione.
Il Tribunale di Agrigento, ritenendo fondate le motivazioni addotte dall’avvocato Eduardo Cirino ha assolto l’imputato perchè il fatto non costituisce reato.

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