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Agrigento, manutenzione delle aree verdi e dei terreni: nuova ordinanza del Sindaco Miccichè

Il sindaco di Agrigento con propria ordinanza n. 25 del 2 marzo scorso, ha disposto con effetto immediato e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza, a di tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e privati, ai proprietari e/o conduttori di terrenti incolti o coltivati, ai proprietari di aree incolte, abbandonate o aree artigianali/industriali dismesse, ai responsabili di cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all’aperto, ai proprietari di aree verdi in genere, di ottemperare alle seguenti disposizioni a tutela del territorio:
• taglio della vegetazione incolta e, in particolare, di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione, mantenendo un’altezza del manto erboso non superiore ai 20 cm.;
• taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti, in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
• taglio delle siepi, dei rami delle alberature e delle piante che si protendono su suolo pubblico, con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;  i proprietari dei fondi o chi per essi sono obbligati:
• a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade;
• a tagliare i rami delle piante che si protendono, in modo da costituire pericolo, oltre il ciglio stradale;
• a pulire sistematicamente il tratto di strada occupato da rami-foglie-frutti caduti dagli alberi dei fondi privati;
• ad eseguire le operazioni di potatura e pulizia in ogni momento in cui si rendano necessarie;
• a conservare in buono stato gli sbocchi che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse; i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, a propria cura e spese, devono effettuare i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che può rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade, di pulizia e sgombero di ogni materiale e rifiuto presente nell’area, che possa cagionare umidità, cattive esalazioni, ricovero per animali di ogni genere e altri inconvenienti igienicosanitari; allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario deve far sì che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita.
Viene anche vietato di lasciare in deposito o accatastati sui terreni, materiali di qualsiasi natura, che possano immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo e divenire fonte di un rischio ambientale, inoltre tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l’ordine e il decoro.
La violazione alla presente Ordinanza comporterà la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173,00 ad € 695,00 come previsto dal Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i, oltre ad una sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi. Qualora coloro che hanno l’obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, eseguire direttamente l’esecuzione dei lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc… a spese dei trasgressori, ex art.21-ter della L. 241/1990;

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