fbpx
Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex

Calendario venatorio 2023-2024 della Regione Sicilia: il CGARS rigetta istanza cautelare proposta dal Legambiente Sicilia e da altre associazioni ambientaliste

Nel 2023, con ricorso proposto innanzi al TAR-Palermo le Associazioni ambientaliste Legambiente Sicilia, Associazione Italiana Per Il World Fund For Nature (Wwf Italia) Onlus e LIPU, l’Ente nazionale protezione animali (enpa) onlus, la LNDC Animal protection, Lega per l’Abolizione della Caccia hanno chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia del D.A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, con cui l’Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea aveva regolamentato l’esercizio dell’attività venatoria per la stagione 2023-2024, prevedendo un apposito calendario.
Avverso tale azione e al fine di intervenire in giudizio, si sono costituite le Associazioni: Unione Associazioni Venatorie Siciliane – UN.A.VE.S LCS – Liberi Cacciatori Siciliani, l’A.N.CA. – Associazione Nazionale Cacciatori, l’Associazione Italcaccia Sicilia e la Federazione Italiana della Caccia- Consiglio Regionale Sicilia.
In particolare, l’UN.A.VE.S, ha conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, i quali, nel corso del giudizio, hanno rilevato l’infondatezza delle argomentazioni sostenute dalle parti ricorrenti, in quanto il calendario venatorio 2023-2024, relativamente ad alcune zone percorse dagli incendi prevedeva aree di divieto di caccia, e per di più, il carattere limitato nel tempo e degli spazi realmente interessati dagli incendi del 2023 non avrebbe potuto in alcun modo giustificare la rivisitazione del calendario venatorio.
Ebbene, con ordinanza del 19 ottobre 2023, il TAR-Palermo, in parziale accoglimento delle tesi difensive sostenute dalle parti resistenti, ha respinto l’istanza cautelare proposta dalle Associazioni ricorrenti condannandole anche alla refusione delle spese processuali.
Conseguentemente, le Associazioni ambientaliste hanno impugnato la predetta pronuncia innanzi al CGARS, che, con ordinanza del 10. 11. 2023, in accoglimento dell’appello cautelare ha sospeso l’efficacia del D. A. n. 31/GAB del 26 giugno 2023, ed altresì, riqualificando il ricorso come avverso il silenzio ha ordinato all’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana di pronunciarsi sull’istanza presentata dalla parti ricorrenti in ordine al riesame del calendario venatorio.
Frattanto, nelle more del processo, con successivo D.A. n. 1461 SRT-S3 del 16 novembre l’Assessore Regionale ha disposto la riattivazione e ripresa dell’attività venatoria, sulla base di un giudizio di compatibilità con la pregressa situazione eco-climatica.
Pertanto, le Associazioni ambientaliste, lamentando l’asserita mancata ottemperanza da parte dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea dell’ordinanza del 10.11. 2023, con istanza ex art. 59 c.p.a, hanno chiesto al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana di disporre le misure attuative necessarie per assicurare la piena ed effettiva esecuzione della predetta ordinanza.
Avverso la predetta istanza l’Amministrazione e le Associazioni venatorie hanno eccepito l’inammissibilità dell’istanza cautelare ex art. 59 c.p.c. presentata dalle associazioni ambientaliste, in ragione dell’intervenuta sostituzione integrale del D.A. 1461 SRT-S3 con il successivo D.A. n. 1480 SRT-S3 del 16 novembre 2023, avendo l’Assessorato regionale competente ottemperato all’ordine di riesame del Calendario venatorio, il presupposto di fatto che ha condotto il C.G.A.R.S. a sospendere cautelativamente il D.A. impugnato non avrebbe dovuto ritenersi più sussistente.
Ebbene, con ordinanza del 22.01.2024 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana condividendo le argomentazioni difensive delle parti resistenti, difese dall’Avvocatura di Stato, dagli avvocati Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, Alfio Barbagallo e Angelo Sala e avendo rilevato che in ogni caso il D.A. 31-GAB del 16 novembre 2023 non avrebbe potuto essere esaminato compiutamente in tale fase processuale, esulando dall’ambito di operatività dell’effetto conformativo dell’ordinanza 10.11.2023 ha respinto l’istanza cautelare della Associazioni ambientaliste.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.