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Fondazione “Agrigento Capitale della Cultura 2025”: il Sindaco difende lo Statuto

“Così come anticipato sabato scorso nel precedente comunicato stampa, si invia il contenuto della nota inviata, dal dirigente Affari Legali, Avvocato Antonio Insalaco, al Collegio dei Revisori in data 6 settembre”.

Lo afferma il Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè a difesa dello Statuto della istituenda Fondazione per “Agrigento Capitale della Cultura 2025”.

“In tale nota – scrive il primo cittadino – si evince chiaramente la bontà e la legittimità dello Statuto della “Fondazione Agrigento 2025” proposto e deliberato dalla Giunta Comunale”.

Ecco il testo della lettera:

“Oggetto: Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n°42 del 7/08/2023 – Parere Revisori dei Conti n°50 del 28/08/2023 – Controdeduzioni avverso detto.

Con riferimento al verbale in oggetto indicato, nelle parti che riguardano le competenze dello scrivente, si controdeduce nei termini che seguono.
1) Il Collegio dei Revisori, a pagina 7 del Verbale, evidenzia che nello Statuto non viene dichiarato che la Fondazione ha personalità giuridica e sottolinea che non viene allegato l’atto costitutivo di essa.
Sulla questione sollevata si fa notare che per conseguire la personalità giuridica è necessario che la Fondazione ottenga l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Per ottenere il riconoscimento il legale rappresentante della Fondazione deve presentare istanza di riconoscimento per l’iscrizione nel Registro regionale.
E’ necessario allegare lo Statuto e l’atto costitutivo redatti per atto pubblico, oltre altri documenti richiesti.
Al dipartimento regionale competente sulla materia è affidata l’istruttoria, che si concluderà con l’adozione del provvedimento finale di riconoscimento e di richiesta di iscrizione nel registro regionale
Pertanto nello Statuto, allo stato, non può essere dichiarato che la Fondazione ha personalità giuridica, in quanto detto riconoscimento si otterrà al termine della procedura sopra descritta.
Quanto alla mancata allegazione dell’atto costitutivo, si rappresenta che il contenuto di quest’ultimo non può che essere quello previsto dall’articolo 16 del Codice Civile: denominazione, scopo, attività, sede, patrimonio, natura sull’ordinamento e sull’amministrazione.
In altri termini, l’atto costitutivo riporterà lo Statuto approvato dal Consiglio Comunale e verrà redatto da un notaio (come è già accaduto per la Fondazione Teatro Pirandello, deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 del 15/10/2021)
2) Il Collegio, a pagina 8 del Verbale, afferma che le somme necessarie per la costituzione del Fondo di Dotazione verrebbero conferite dal solo Comune di Agrigento e non dagli altri soci fondatori.
Il Fondo di dotazione è disciplinato dall’art. 4 dello Statuto, “Patrimonio”, lettera a).
La norma citata stabilisce che il Fondo di dotazione è formato dai conferimenti in denaro,
in titoli, e beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al fondo di dotazione.
Da ciò si deduce che il conferimento può consistere non soltanto in denaro o in beni che
possono essere inclusi nel patrimonio, ma anche in prestazioni d’opera o nel conferimento di beni immateriali che risultino utili al perseguimento del fine della Fondazione.
Peraltro lo Statuto non riporta, in alcuno dei suoi articoli, una disposizione secondo cui
solamente il Comune di Agrigento conferirebbe somme nel fondo di dotazione, né la proposta di deliberazione contiene una disposizione che esclude il conferimento da parte degli altri soci fondatori.
In ogni caso, nessuna norma vieterebbe che fosse il solo Comune di Agrigento a conferire beni nel fondo di dotazione.
3) Ancora a pagina 8, il Collegio dei Revisori evidenzia che l’Associazione Culturale Meno non è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).
L’iscrizione al RUNTS costituisce per l’associazione una facoltà e non un obbligo, come disposto dall’art. 22 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017.
Sul punto si evidenzia che nessuna norma esclude la possibilità per le associazioni non iscritte al RUNTS di ricevere erogazioni da parte di Enti Pubblici, né, allo stato, sussiste, per dette associazioni, alcun obbligo di iscrizione al RUNTS. Ovviamente dette erogazioni rientrerebbero nel novero delle attività commerciali per le quali l’associazione deve essere in possesso di partita IVA ed emettere fattura e non costituirebbero erogazione di contributi.
4) Il Collegio dei Revisori, sempre a pagina 8 del Verbale, sostiene di non comprendere in base a quale norma l’associazione Meno possa divenire socio fondatore della costituenda Fondazione a totale partecipazione pubblica, quale ente privato senza alcuna procedura ad evidenza pubblica e senza apporto di capitali e/o conferimenti.
In relazione al quesito posto, si rappresenta che la deliberazione della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per il Veneto n.130/2020/PAR/Nsale (Ve) enuncia i principi giuridici informatori della Fondazione di Partecipazione costituita da Comuni, in particolare:
La Fondazione di partecipazione rappresenta uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico privato e la giurisprudenza contabile (si vedano le deliberazioni n. 81 del 2013 della Corte dei Conti, Sezione Controllo Liguria, n.151/2013 Sezione Controllo Lazio, n. 5/2014, Sezione Controllo Toscana, n.52/2017, Sezione Controllo Basilicata) ritiene che l’ingresso di privato nel settore pubblicistico, sia subordinato alle seguenti condizioni:

La fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica
deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza da un Ente pubblico.

Inoltre la deliberazione n.162/2018 della Sezione Controllo Lombardia sottolinea che “la stessa amministrazione pubblica opera ormai utilizzando, per molteplici finalità, … soggetti aventi natura privata. Si considera anche, sotto questo profilo, che l’articolo 118 della Costituzione impone espressamente ai Comuni di favorire l’autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, Sulla base del principio di sussidiarietà”.
Conseguentemente:
la Fondazione di Partecipazione, in re ipsa, non può essere a totale partecipazione pubblica prevedendosi, per la sua stessa natura, la partecipazione di privati e il finanziamento in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico, non in modo esclusivo;
la Fondazione di Partecipazione “Agrigento 2025” non può essere considerata una fondazione a totale partecipazione pubblica soltanto perché – asseritamente, secondo il Collegio dei Revisori – il conferimento di beni verrebbe effettuato dal solo Comune di Agrigento;
non è nemmeno ipotizzabile alcuna “procedura ad evidenza pubblica” per individuare i soci fondatori in quanto non si versa in tema di contratti pubblici.

Sul ritenuto mancato apporto di capitale e/o conferimenti da parte dell’associazione Meno valga anche qui quando dedotto sub 2);
5) Alla pagina 9 del Verbale, il Collegio dei Revisori evidenzia che, per la nomina dell’omologo Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, non sarebbe stata motivata la deroga alla disciplina alla normativa generale vigente (articolo 10 legge regionale 3/2016 sostituito dall’articolo 6 legge regionale 17/2016 ed integrato dell’articolo 39, comma 1, della legge regionale 16/2017).
Sulla questione si fa rilevare che la normativa richiamata ha per oggetto esclusivamente
la nomina dei Revisori dei Conti degli enti locali; non è prevista alcuna estensione della disciplina evocata dal Collegio dei Revisori ad altri soggetti.
Come già esposto supra, la Fondazione di Partecipazione è una persona giuridica di diritto privato e la giurisprudenza contabile (Sezione Controllo Liguria, n.151/2013 Sezione Controllo Lazio, n. 5/2014, Sezione Controllo Toscana, n.52/2017, Sezione Controllo Basilicata) prescrive solamente che l’Organo di amministrazione o vigilanza deve essere designato in maggioranza da un Ente pubblico, ciò che è stato previsto nello Statuto.
6) Sempre pagina 9, il Collegio dei Revisori evidenzia che la nomina del Direttore Generale, nonché le figure di Project Manager e delle Executive Manager vengono individuate senza l’osservanza delle procedure di evidenza pubblica proprie delle pubbliche Amministrazioni.
Sul punto, con il conforto di uno studio della Fondazione italiana del Notariato a cura del
Prof. Mario P. Chiti, Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università di Firenze, si controdeduce evidenziando che, in fattispecie analoghe a quella che qui ci occupa (Sindaco che nomina direttamente il Direttore della Fondazione) è stato autorevolmente sostenuto che “lo Statuto può legittimamente prevedere che il direttore della Fondazione sia nominato direttamente da un Ente Pubblico partecipante”.
Nella fattispecie che qui ci occupa, ciò è stato previsto già in sede di approvazione della deliberazione della Giunta Comunale n.187 del 13 settembre 2022 e costituisce la motivazione dell’incarico, corrispondente la realtà operativa della costituente Fondazione.
Quanto alle figure del Project Manager e dello Executive Manager, si rappresenta ( anche qui con il conforto degli studi effettuati in materia della Fondazione italiana del Notariato, Prof. Mario P. Chiti, Ordinario di diritto amministrativo presso l’Università di Firenze), che è consentito che la compagine sociale di una Fondazione di Partecipazione possa contenere al proprio interno la presenza di imprese operative (ad esempio imprese di servizi), “ben conosciute e che possono assicurare condizioni economiche di favore e che comunque sono interessate a garantire la migliore prestazione alla Fondazione, nel comune interesse, proprio e della fondazione stessa”.
Gli affidamenti diretti ai propri soci da parte delle Fondazioni di Partecipazione non sono esclusi.
Per ciò che concerne le nomine di professionisti, lo stesso studio conferma che, “per le fondazioni di partecipazione l’utilizzo degli istituti di diritto comune è essenziale specialmente per individuare le figure professionali più rilevanti ai fini della loro operatività, come direttori ed equipollenti figure “motori” delle fondazioni. Oltre alla flessibilità nella selezione dei candidati, il diritto comune offre la possibilità di contratti individuali calibrati per lo specifico rapporto e per l’equilibrio delle rispettive necessità”.
Tra le cosiddette “figure motori” ben possono, quindi, individuarsi il Project Manager e l’Executive Manager.
In generale, la decisione “fondativa” ha contenuti del tutto aperti e, dunque, può prevedere particolari privilegi in capo alla parte pubblica senza, tuttavia, che possa essere violato il principio di democraticità e di par condicio tra i soci fondatori.
Nella fattispecie, nessuna lesione può configurarsi in capo all’ECUA e al Comune di Lampedusa avendo, questi ultimi, approvato la candidatura del Comune di Agrigento con la nomina di Direttore Generale in capo al rappresentante legale della Associazione Meno (pag. 48 del dossier) né, ovviamente, a carico di detta Associazione.
Peraltro, all’art.3, punto 3, lett. c) del Bando cui il Comune ha partecipato, veniva richiesto, per la candidatura, di indicare nel dossier “l’organo incaricato dell’elaborazione e promozione del progetto, della sua attuazione e del monitoraggio dei risultati, con l’indicazione di un’apposita figura responsabile” .
7) Infine, con riferimento alla durata della Fondazione, il timore paventato dal Collegio dei Revisori, di un rischio di produrre un depauperamento del patrimonio dell’Ente si evidenzia che il prolungamento oltre il 31/12/2028 può aver luogo, ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto, solo “se sussistono le condizioni economiche e finanziarie per il perseguimento delle finalità previste nel presente statuto”.
Pertanto, nessun rischio di impoverimento per il Comune di Agrigento può paventarsi per effetto della norma statutaria in parola, che subordina la prosecuzione della durata della Fondazione alla condizione del persistere delle condizioni economiche e finanziarie per il raggiungimento degli scopi che la Fondazione si prefigge con lo Statuto.
Per quanto sopra esposto, si invita il Collegio dei Revisori dei Conti, nell’esercizio della funzione assegnatagli dalla legge, a rivedere la posizione assunta con il verbale n.50 del. 28 agosto 2023.”