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“Inadempienze amministrative”: deferimento per l’Akragas e Silvio Alessi

akragas_logoufficialeIl Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare l’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore dell’Akragas Città Dei Templi, Silvio Alessi, e l’Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore del Modena, Antonio Caliendo, per una serie di inadempienze amministrative. Deferite anche le due società a titolo di responsabilità diretta.

Dall’atto ufficiale si legge che Silvio Alessi è stato deferito “per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi; per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d’imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle rate sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi“.

Inoltre la società Akragasper la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Alessi Silvio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 9) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 30 giugno 2017, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 2) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018: a titolo di responsabilità propria per non aver corrisposto, entro il termine del 26 giugno 2017, gli emolumenti dovuti fino al mese di maggio 2017 compreso ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera E), punto 7) del C.U. 113/A del 3 febbraio 2017 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2017/2018: a titolo di responsabilità propria per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2017, al pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2017 del debito IVA relative agli anni d’imposta 2014, 2013 e 2012, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle rate sopra indicate“.

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