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Deferita l’Akragas: possibili punti di penalizzazione?

peppino tirriIl Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare a seguito della segnalazione della CO.VI.SO.C. ha deferito cinque società di Lega Pro: Messina, Maceratese, Lucchese, Akragas e Casertana.

Il Tribunale ha altresì deferito alcuni dirigenti delle società calcistiche che, per l’Akragas, riguardano il Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Silvio Alessi, e l’amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore dell’Akragas, Peppino Tirri.

Il club biancoazzurro è stato deferito in quanto, si legge nel comunicato ufficiale, “ha violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350 mila euro sopra indicata. Ciascuno con riferimento ai rispettivi poteri e funzioni, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi. La Società S.S. AKRAGAS CITTA’ DEI TEMPLI S.r.l. è stata deferita per la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S.: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal sig. ALESSI SILVIO, Presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l., dal sig. TIRRI PIERINO, Amministratore delegato e legale rappresentante pro-tempore della Società S.S. Akragas Città dei Templi S.r.l.; per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 8) del C.U. 368/A del 26 aprile 2016 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017: a titolo di responsabilità propria, per non aver depositato, entro il termine del 30 giugno 2016, idonea garanzia a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00 e comunque per non aver documentato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro lo stesso termine, l’avvenuto deposito della garanzia a prima richiesta dell’importo di 350mila euro. con l’applicazione della recidiva, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del C.G.S., per quanto specificato nella parte motiva“.