fbpx
Rubrica legis non est lex

Tempo effettivo nei concorsi espletati in modalità telematica: il consigli odi Stato afferma il principio della par condicio

Con un’interessante pronuncia in materia di concorsi pubblici somministrati in modalità telematica, il Consiglio di Stato ha stabilito che i candidati hanno diritto tutti allo stesso tempo a disposizione, decorrente dall’apertura del link e dall’effettivo orario di inizio del test, e non già dell’orario genericamente indicato di avvio delle operazioni concorsuali.

La controversia trae origine da una selezione indetta dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, per l’ammissione ad un Master Universitario di primo livello, che prevedeva una prova scritta da 30 quiz, della durata di 45 minuti, da espletarsi in modalità telematica, alla quale avevano partecipato i Dottori A.I. e M.B., entrambi assistiti dagli avvocati Alberto Cutaia e Salvatore Cuffaro.

Secondo le istruzioni diramate dall’Università, ciascun candidato avrebbe ricevuto sulla propria casella di posta elettronica un link contenente il questionario, che sarebbe stato visibile a decorrere soltanto dalle ore 8:30.

Senonchè, pretendendo che il termine assegnato decorresse, per tutti indistintamente, dalle 8:30, orario di visualizzazione del link, l’Università escludeva i candidati che avevano consegnato il test poco oltre le ore 9:15.

I due Dottori, però, avevano aperto il link e, quindi, iniziato il test, con qualche decina di secondi di ritardo e avevano tempestivamente consegnato il test entro la soglia limite di tempo stabilita dall’Università in 45 minuti, sebbene oltre le 9.15.

Il Consiglio di Stato, accogliendo le tesi difensive formulate dagli avvocati Cutaia e Cuffaro, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione dei due candidati, comminata senza la necessaria considerazione dell’effettivo orario di inizio della prova, dal quale deve decorrere il tempo assegnato, disponendo l’ammissione dei due laureati al master di I livello.

L’organo di Giustizia Amministrativa ha infatti stabilito, nel rispetto del principio della par condicio, che tutti i candidati dovessero avere il medesimo tempo a disposizione per la prova, decorrente dall’inizio del test, coincidente con l’apertura del link, per cui la verifica sulla tempestività del termine di consegna andava effettuata tenendo conto dell’effettivo orario iniziale del test di ciascun candidati, diverso fra tutti i partecipanti.

La pronuncia del Consiglio di Stato si presenta degna di nota perché costituisce un importante precedente giurisprudenziale in materia di pubblici concorsi, espletati in modalità da remoto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.