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Cronaca Regioni ed Enti Locali

Tragedia delle Maccalube, depositate le motivazioni della sentenza di condanna

tribunale-agrigentoDepositate le motivazioni della sentenza di condanna inflitte dai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento nell’ambito del processo sorto dopo la tragedia accaduta il 27 settembre 2014 alla riserva delle Maccalube di Aragona, dove morirono i fratelli Mulone, Carmelo e Laura di 9 e 7 anni.Come si ricorderà, per due dei tre imputati è stata decisa la condanna. Unico assolto il funzionario della Regione Siciliana, Francesco Gendusa. L’ex assessore comunale e, all’epoca dei fatti, presidente regionale di Legambiente, Domenico Fontana e Daniele Gucciardo, operatore del sito delle Maccalube, sono stati dichiarati colpevoli in primo grado del reato loro ascritto. In particolare, per Domenico Fontana è stata inflitta una condanna a sei anni di reclusione, mentre per Gucciardo cinque anni e tre mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Erario e l’interdizione per entrambi in perpetuo dai pubblici uffici, oltre l’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.

Secondo il giudice le vite dei due fratellini potevano essere salvate tenuto conto che la protezione dell’area venne distrutta nel dicembre del 2010 dal ribaltamento della terra. “Ad essere inadeguato – scrive il giudice nelle sue motivazioni – non era solo il sistema di asserita salvaguardia dell’ambiente naturale ma anche e soprattutto quello a garanzia dell’incolumità dei fruitori”. L’affermazione della difesa sulla imprevedibilità dell’evento che ha portato quel tragico settembre del 2014 alla morte dei due fratellini “perchè alle Maccalube nessuno si era mai fatto male, appare la palese estrinsecazione della superficialità con cui il tema della sicurezza delle persone era stato declinato nella concreta gestione da parte del personale della Riserva. Ripararsi sotto l’ombra della benevola sorte che aveva preservato l’indiscriminata comunità dei fruitori lungi dal rispondere alla possibile logica del caso fortuito in chiave di esclusione della responsabilità, costituisce un segnale chiaro ed inequivocabile dell’omissione di qualsivoglia forma di attenzione e tutela per l’incolumità delle persone che avevano frequentato quel sito”.