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Regioni ed Enti Locali

Cupa, la Cgil scrive alla deputazione regionale agrigentina

cgilIl segretario provinciale dell Cgil, Massimo Raso e il Rsu Cgil Cupa, Matteo Lo Raso, hanno scritto alla deputazione regionale agrigentina chiedendo la modifica art. 4 disegno di legge “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale”.

A seguito dell’audizione dei Presidenti dei Consorzi Universitari, la Presidenza Ars ha stralciato dal testo base del ddl di finanziaria l’art. 4, destinandolo ad altro ddl di accompagnamento“.

Nello specifico – scrivono Raso e Lo Raso – Vi chiediamo di eliminare le parti evidenziate.
In caso contrario avrete cancellato l’esperienza del CUPA ad Agrigento e dei Consorzi Universitari Siciliani.
E’ una fase delicata della vicenda della “vicenda del CUPA” che si trascina da tempo, adesso è il momento di decidere e di essere conseguenti con gli impegni che avete assunto con i Lavoratori, le Famiglie e gli Studenti del CUPA.
Abbiamo bisogno di Università legate ai territori ed alle loro specifiche esigenze non di regalare alle Università un ulteriore fetta di potere che, come dimostra la vicenda della cancellazione dei Corsi Universitari ad Agrigento poi sono libere di decidere prescindendo da logiche territoriali“.

Il rilancio del CUPA è possibile, non possiamo considerare ineluttabile l’abbandono dei giovani dalla nostra terra e questo esodo infinito verso le Università del Nord, ma per farlo dobbiamo arricchire l’offerta formativa e legarla alle specifiche esigenze dell’economia e della società. Confidiamo in un Vostro fattivo intervento“, concludono i due sindacalisti.

In particolare, la Cgil chiede la modifica delle sottoindicate parti:

Art. 4.
Consorzi universitari

1. La Regione siciliana promuove e sostiene l’offerta formativa universitaria de-centrata ad integrazione di quella proposta negli atenei centrali, attraverso la revisio-ne delle modalità di programmazione e finanziamento dei corsi di laurea, la ridefini-zione della governance e dei controlli nei Consorzi Universitari.

2. A tal fine le Università degli Studi trasmettono annualmente all’Assessorato dell’istruzione e formazione professionale la programmazione triennale dei corsi di laurea decentrati, definendo gli obiettivi formativi sul territorio, i target occupazio-nali post laurea ed il potenziamento dell’attività di ricerca. Nel primo anno di attua-zione la programmazione è relativa agli anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

3. Il Dipartimento regionale dell’istruzione e della formazione professionale, per le attività di cui al comma 2, riconosce alle Università siciliane un contributo annuale a titolo di rimborso delle spese di trasferta del personale docente impegnato nelle sedi decentrate delle Università degli Studi della Sicilia, in capo alle quali è posto l’onere relativo alla docenza. Il contributo è commisurato, nei limiti dello stanziamento di bilancio, all’otto per cento del costo standard delle attività didattiche e di ricerca così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell’Allegato 1 del decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014 e al netto degli oneri sociali, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella. Con decreto dell’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale sono definiti i termini per lo svolgimento delle attività di ricerca nelle sedi decentrate, in armonia con gli obiettivi formativi sul territorio.

4. A ciascun Consorzio Universitario, già costituito in ambito locale da enti pub-blici e/o privati, è riconosciuto un contributo annuale per la copertura delle spese di funzionamento subordinato all’adeguamento degli Statuti, entro il 30 giugno 2017, alle seguenti prescrizioni:

a) previsione di un Consiglio di Amministrazione di 5 membri di cui 3 designati dall’Università di riferimento, uno dall’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, a cui è riconosciuto il rimborso per le spese sostenute, ad esclusione di qualsivoglia forma di compenso;

b) fuoriuscita dei liberi Consorzi comunali dalla compagine sociale;

c) previsione di un collegio di revisori dei conti composto da tre membri di cui uno designato dall’Università degli Studi di riferimento, uno dall’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, ed uno dai soci, con un compenso corrispondente agli importi individuati nella fascia C del decreto del Presidente della Regione n. 7 del 20 gennaio 2012.

5. Il contributo di cui al comma 4, nei limiti dello stanziamento di bilan¬cio, è commisurato all’importo massimo del trenta per cento del costo standard di dotazione infrastrutturale, funzionamento e di gestione, così come quantificato dalla tabella 1 riportata nell’Allegato 1 al decreto interministeriale n. 893 del 9 dicembre 2014, per il numero degli studenti di riferimento, così come determinati dalla medesima tabella.

6. L’attuale quota ordinaria dei comuni sede delle attività didattiche costituisce vincolo di destinazione nell’ambito della quota assegnata a valere sul Fondo delle autonomie locali.

7. Per consentire il graduale raggiungimento del pareggio è costituito un fondo perequativo da destinare ai Consorzi universitari che non raggiungono l’equilibrio con le risorse proprie ed il contributo di cui al comma 5. Il contributo, nei limiti dello stanziamen¬to di bilancio, è ripartito a seguito di specifica rilevazione dei costi di funzionamento relativi all’esercizio precedente e di un programma di riequilibrio.

8. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge devono essere aggiornate le convenzioni tra Consorzi e l’Università di riferimento.

9. I Consorzi universitari adottano la contabilità economico patrimoniale. Il de-creto di cui al comma 3 definisce altresì il contenuto minimo della nota integrativa.

10. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 2, Allegato l – Parte B (Missione 4, Programma 4, Capitolo 373718), da iscrivere in appositi capitoli di spesa, è destinata come segue:

a) l’importo di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 3 a favore delle Università degli Studi della Sicilia;

b) l’importo di 2.200 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 5 a favore dei Consorzi Universitari;

c) l’importo di 400 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 7.

11. A decorrere dalla data entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l’articolo 66 della legge 26 marzo 2002, n. 2; il punto 21 all’elenco n. 1 di cui al comma 4 dell’articolo 18 della legge 22 dicembre 2005, n. 19; la lettera f) degli articoli 27 e 28 della legge 4 agosto 2015, n. 15.

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