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Rubrica legis non est lex

Interdittiva antimafia a società di San Biagio Platani: il Tar annulla l’informativa e consente aggiudicazione di un servizio

girolamo-rubinoLa società L. srl. con sede in San Biagio Platani opera fin dal 2003 nel campo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti anche speciali; nel 2011 i Carabinieri effettuavano un sopralluogo presso l’impianto di recupero ubicato a San Biagio Platani e contestavano il presunto mancato rispetto delle procedure previste per il trattamento dell’acqua che residuava dalla pulizia dei contenitori in plastica.

Ne seguiva l’avvio di un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento che si trova ancora nella fase dibattimentale. Nel corso del 2015 la società aveva chiesto alla Prefettura di Agrigento l’iscrizione nella cd. “White list” e aveva partecipato ad una gara avviata dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento delle imbarcazioni utilizzate dai migranti per raggiungere la Sicilia; ma la Prefettura di Agrigento negava l’iscrizione della società nella “White List” e rilasciava un’informativa interdittiva sulla base della presunta gravità del reato per il quale pende il processo penale a carico dell’amministratore unico della società.

Pertanto l’Agenzia delle Dogane escludeva la società dalla procedura e la sezione regionale siciliana dell’Albo dei gestori ambientali l’aveva cancellata dall’Albo; ma la società a questo punto ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, per l’annullamento, previa sospensione, del diniego di iscrizione nella “White List”, dell’informativa interdittiva antimafia,del provvedimento di esclusione dalla gara per l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento delle imbarcazioni di migranti, del provvedimento di cancellazione dall’Albo Nazionale per i gestori ambientali, nonchè di altri atti connessi. In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato l’informativa antimafia sotto il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che appare arbitrario creare una sorta di automatismo tra la pendenza di un procedimento penale e la valutazione in ordine al pericolo di condizionamento mafioso; tra l’altro, hanno sottolineato i difensori, il reato oggetto del procedimento penale non è annoverato tra gli elementi sintomatici del condizionamento dell’impresa.

Già in fase cautelare il Tar Sicilia Palermo, Sezione Prima, Presidente il dr. Calogero Ferlisi, Relatore la dr.ssa Aurora Lento, aveva ritenuto la fondatezza delle censure formulate dagli avvocati Rubino e Valenza, e aveva accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, condannando il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare. Ma l’Agenzia delle Dogane non eseguiva l’ordinanza cautelare resa dal TAR e, pertanto, la società, sempre assistita dagli avvocati Rubino e Valenza, chiedeva la nomina di un commissario ad acta con condanna alle spese dell’Amministrazione inadempiente; il Tar Sicilia accoglieva anche l’istanza di esecuzione dell’ordinanza cautelare, nominando quale commissario ad acta il Direttore Provinciale dell’Agenzia delle entrate di Palermo, e condannando l’Agenzia delle dogane al pagamento delle spese dell’ulteriore fase cautelare. Per effetto dei provvedimenti cautelari resi dal Tar l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli revocava l’esclusione della società dalla gara e, rilevata l’assenza di motivi ostativi all’aggiudicazione, disponeva l’affidamento del servizio di recupero e smaltimento delle imbarcazioni alla società in associazione temporanea d’imprese con la società T.A. srl, quantificando in euro 406.070 l’importo massimo di aggiudicazione.

Da ultimo, esaminando il merito della controversia, il Tar Sicilia, Palermo, Sezione Prima, vista la fondatezza dei motivi di ricorso formulati dagli avvocati Rubino e Valenza, ha accolto il gravame, annullando tutti i provvedimenti impugnati.

Pertanto, per effetto delle pronunzie rese dal Tar, la società avente sede in san Biagio Platani espleterà il servizio di recupero e smaltimento delle imbarcazioni di migranti, mentre il Ministero dell’Interno e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli pagheranno le spese giudiziali inerenti le fasi cautelari.