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Agrigento, riaprono i mercatini settimanali per il settore alimentare

Il Sindaco di Agrigento Lillo Firetto con propria ordinanza ha previsto la riapertura dei mercatini settimanali nel territorio comunale della città esclusivamente per il settore alimentare.

In particolare, si è autorizzata la riapertura esclusivamente per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari e prodotti agricoli, per zone del Lungomare Falcone e Borsellino a San Leone; Via Esseneto; Piazzale Ugo La Malfa a Fontanelle e Villa Bonfiglio al Viale della Vittoria.

L’attività di vendita, al pari delle operazioni di installazione e smontaggio dei relativi stand, e di quanto logisticamente e dinamicamente connesso – si legge nell’ordinanza -, devono permanentemente assicurare il pieno rispetto delle misure igienico sanitarie precauzionali prescritte per ogni ambito di azione e comportamento, anche con riferimento per quanto compatibile e tutelante, agli allegati 4) e 5) del DPCM 26 Aprile 2020.

È tutto obbligo in capo al soggetto gestore del mercato alimentare/agricolo, nonché agli esercenti titolari degli stalli e ai rispettivi dipendenti e collaboratori di adottare, in aggiunta a quanto già fissato direttamente dalle disposizioni generali, le seguenti misure logistiche e igienico sanitarie precauzionali:
a) limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall’area stessa; i varchi di accesso e di uscita saranno opportunamente divisi con il posizionamento di transenne e di idonei cartelli, posti a debita distanza al fine di orientare la clientela nella giusta direzione, che indichino “ingresso” e “uscita”;
b) distanziamento di almeno tre metri tra le attrezzature di vendita e merci dei singoli operatori di mercato;
c) collocazione, a cura di ciascun esercente, di adeguata informazione grafica circa gli obblighi di mantenimento del distanziamento interpersonale e delle misure atte alla prevenzione dal contagio;
d) presenza di non più di due operatori per ogni posteggio;
e) accesso all’area di mercato, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
f) rispetto, sia all’interno dell’arca di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di qualunque forma di assembramento;
g) presenza all’interno dell’area marcatale di un numero massimo di utenti non superiore al doppio del numero delle postazioni di vendita autorizzate;
h) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato, di idonea mascherina a copertura di naso e bocca;
i) obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di guanti o in alternativa di frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. I guanti e il detergente disinfettante, dovranno essere a disposizione, anche della clientela con separati dispenser collocati in prossimità delle postazioni mercatali;
j) obbligo di avviso generale o sospensione immediata dell’attività, anche momentanea, nell’ipotesi si creino condizioni di assembramento o mancato rispetto delle misure di distanziamento interpersonale e di quelle igieniche precauzionali generali.

 

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