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Rubrica legis non est lex

Agrigento, sanzione paesaggistica per immobile realizzato nel 1978: nessun importo è dovuto

Annullata dal presidente della Regione Siciliana una ingiunzione di pagamento, di circa 7 mila euro, inerente la sanzione paesaggistica emessa dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Agrigento per un immobile costruito nel 1978.

In particolare, all’esito del ricorso straordinario promosso dai proprietari dell’immobile con il patrocinio dell’avvocatessa Emilia Vinti, è stata annullata la sanzione per il rilascio della compatibilità paesaggistica ex post dichiarandone l’illegittimità. Nel dettaglio, si tratta della richiesta di pagamento di una sanzione amministrative ai proprietari di un immobile in zona B, costruito prima dell’imposizione del vincolo e che richiedevano il nulla osta della Soprintendenza fini della sanatoria.

E’ stato così confermato il principio in base al quale l’ingiunzione di pagamento deve considerarsi come una sanzione amministrativa e pertanto è illegittima laddove richiesta per immobili ultimati prima dell’imposizione del vincolo. Ai sensi della legge Regionale Siciliana vigente n 17/1994 “il nulla-osta dell’autorità preposta alla gestione del vincolo è richiesto, ai fini della concessione in sanatoria, anche quando il vincolo sia stato apposto successivamente all’ultimazione dell’opera abusiva. Tuttavia, nel caso di vincolo apposto successivamente, è esclusa l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, discendenti dalle norme disciplinanti lo stesso, a carico dell’autore dell’abuso edilizio“.

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