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Rubrica legis non est lex

Anche il CGA condanna l’ASP di Agrigento: i tagli al budget dei laboratori di analisi non possono essere retroattivi

gigi rubinoLa società T.A.C. srl con sede in Canicattì è accreditata e convenzionata con il servizio sanitario regionale per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Laboratorio di analisi cliniche; con riferimento all’anno 2014 alla detta società veniva assegnato un budget pari ad euro 298.130.

Con riferimento all’anno 2015 la detta società continuava ad erogare prestazioni per il Servizio sanitario regionale e in mancanza della determinazione del budget per l’anno 2015 faceva affidamento sulle somme assegnate per l’anno 2014; solo con nota del novembre 2015 l’Asp di Agrigento comunicava che il budget provvisorio lordo anno 2015 era pari ad euro 244.799.

La società avente sede in Canicattì dunque solo nel novembre 2015, quando già risultavano erogate prestazioni per un importo pari a 264.552 euro, si vedeva assegnato un budget pari ad euro 244.799, di gran lunga inferiore rispetto a quello assegnato nell’anno 2014. Pertanto la società proponeva un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, contro l’Asp di Agrigento e l’Assessorato regionale della salute, per l’annullamento del provvedimento di determinazione del budget provvisorio lordo annuo e di altri provvedimenti connessi, lamentando tra l’altro la violazione del principio dell’affidamento e del principio di irretroattività delle norme giuridiche. Il TAR Sicilia Palermo, Sezione Terza, aveva accolto il gravame, annullando i provvedimenti impugnati, condividendo le censure formulate dagli Avvocati Rubino e impiduglia, e condannando anche l’ASP di Agrigento al pagamento delle spese giudiziali.

Ma l’ASP di Agrigento, in persona del Direttore generale Dr. Salvatore Lucio Ficarra, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele Maganuco del foro di Gela, ha proposto appello davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, delle sentenza resa dal Tar e sfavorevole all’ASP, reiterando tra l’altro un profilo di inammissibilità delle censure formulate dagli avvocati Rubino e Impiduglia già disatteso dal giudice di primo grado. Anche davanti al CGA si è costituito in giudizio il laboratorio di analisi con sede in Canicattì, rappresentato e difeso dall’Avvocato Girolamo Rubino, per chiedere il rigetto dell’appello, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, sottolineando l’assenza di un danno grave ed irreparabile incombente suul’appellante. Il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana in sede giurisdizionale, Presidente il Dr. Claudio Zucchelli, relatore il consigliere Harald Simonetti, condividendo le tesi difensive dell’avvocato Girolamo Rubino ha respinto la richiesta cautelare di sospensione dell’ esecutività della sentenza di primo grado avanzata dal difensore dell’ASP di Agrigento, condannando quest’ultima anche al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare.

Pertanto, per effetto della pronunzia cautelare resa dal CGA, il titolare del laboratorio di analisi avrà diritto la mantenimento del miglior budget in precedenza attribuito mentre l’ASP di Agrigento pagherà le spese giudiziali.

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