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Rubrica legis non est lex

Casteltermini, decadenza sindaco Nicastro: precisazioni e repliche

Con riferimento alla nota diffusa dall’Avv. Pellitteri e relativa agli effetti dell’ordinanza della Corte d’Appello di Palermo n. 1640/2019 resa in data 23.08.2019, si precisa quanto segue

Con sentenza n. 1378/2019 datata 01.07.2019, la Corte d’Appello sez. I civile: A) ha dichiarato il sig. Nicastro “decaduto” dalla carica di Sindaco; B) ha sostituito “nella carica di Sindaco del Comune di Casteltermini, Gioacchino Nicastro con Filippo Pellitteri, nato a Palermo il 16 dicembre 1977”.

Con successiva ordinanza n. 1640/2019 resa in data 23.08.2019, la medesima Corte d’Appello ha sospeso l’efficacia esecutiva della suddetta sentenza nella parte in cui ha disposto la sostituzione – nella carica di Sindaco – del sig. Gioacchino Nicastro con l’avv. Filippo Pellitteri.

Per effetto di tale ultima pronuncia, l’originaria sentenza della Corte d’Appello n. 1378/2019 è oggi esecutiva nella sola parte relativa alla decadenza del Sig. Nicastro dalla carica di Sindaco.

Conseguentemente, trovano applicazione le norme regionali in materia di decadenza (e cessazione dalla carica del sindaco) e che prevedono: A) la nomina di un commissario straordinario; B) l’indizione di nuove elezioni; C) il provvisorio “ esercizio da parte del vice Sindaco e della Giunta delle attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta”, sino all’insediamento del Commissario Straordinario.

Ed invero, l’art 11 della l.r. 35/97 (come modificato dalla Legge Regionale 5 maggio 2017, n. 7) dispone che: “La cessazione dalla carica di sindaco per decadenza, dimissioni, rimozione, morte o impedimento permanente comporta la cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni da effettuare nel primo turno elettorale utile”.

Ed infine, l’art 12 comma 11 della lr. 7/92 dispone: “La cessazione dalla carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell’intera Giunta. Sino all’insediamento del commissario straordinario, il vice Sindaco e la Giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta”.

Alla luce delle superiori disposizioni, è evidente che l’esercizio delle “ attribuzioni indifferibili” – nelle more della nomina del Commissario Straordinario – non possano che spettare, per espressa previsione di legge, al Vice Sindaco e alla Giunta nominati dal soggetto dichiarato decaduto (o, comunque, cessato dalla carica) ossia dal sig. Nicastro.

Nessun titolo a svolgere tali “attribuzioni”possono, invece, vantare il Vice Sindaco e i componenti della Giunta nominati dall’avv. Pellitteri; quest’ultimo, del resto, per effetto della suddetta ordinanza n. 1378/2019 datata 01.07.2019, non ha, allo stato, alcuna legittimazione ad espletare le funzioni di Sindaco.

Si precisa, infine, che il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta nominati dal Sig. Nicastro non hanno certo inteso “accaparrarsi” funzioni agli stessi non spettanti – come sostenuto dall’avv. Pellitteri – essendo, di contro, onerati dalla summenzionata normativa a svolgere – per il brevissimo periodo che precede la nomina del Commissario ad acta – “ le attribuzioni indifferibili di competenza del Sindaco e della Giunta” e ciò al fine di non lasciar l’ente nel caos istituzionale.

AGGIORNAMENTO:

A stretto giro arriva la controreplica di Pellitteri che dichiara:

Gli avvocati di controparte fanno finta di dimenticare che:
1. Ad oggi nessuno ha ancora cassato il mio diritto di cui alla Sentenza 1378/2019 della CdA di Palermo di essere Sindaco al posto dell’Ineleggibile;
2. Che ho esercitato legittimamente le funzioni e la carica di sindaco sulla base di una sentenza che è nata esecutiva e come tale doveva essere immediatamente attuata anche per evitare il vuoto istituzionale;
3. Che è principio generale dell’ordinamento quello per cui l’ordinanza interlocutoria di sospensione dell’esecutività vale ex nunc (cioè dal momento della pronuncia) e non ex tunc (cioè non vale a privare di efficacia tutto quanto fatto in esecuzione della sentenza fino all’ordinanza che ne sospende l’esecuzione) e non ha, né può mai avere, effetti sostanziali (quale quello dell’indizione delle elezioni nelle more dell’accertamento di diritti che le escludono) a meno di commettere abusi.
4. L’art. 22, comma 12, D. Lgs. 150/2011, che regola il processo in materia del diritto di elettorato passivo, d’altronde, attribuisce al Giudice Ordinario il potere di correggere il risultato elettorale superando ex se l’applicabilità in via amministrativa di ogni normativa regionale, per cui appaiono inutili i richiami alla legislazione speciale regionale fatti da controparte, per di più per un soggetto, il Nicastro, che non ha più alcun interesse proprio, attuale e concreto ad agire posto che ha accettato passivamente la propria ineleggibilità e decadenza, unico oggetto di giudizio.
Pertanto, posto che l’ultimo sindaco legittimo, cessato temporaneamente dalle funzioni in via di mera sospensiva cautelare, sono io, dovrà essere la mia giunta, ai sensi dell’art. 12, comma 11, L.R. 7/1992 a dover svolgere le attribuzioni indifferibili in attesa della nomina del previsto Commissario Straordinario che dovrà reggere il Comune esclusivamente fino alla sentenza di Cassazione che confermerà o annullerà il mio diritto di essere il legittimo Sindaco di Casteltermini.
In punto di impossibilità di indire elezioni a seguito di ordinanza Cautelare di sospensione della sentenza in materia elettorale, il Consiglio di Stato, sez. I, 22 maggio 2002, n. 1932 ha affermato che la procedura di scioglimento degli organi comunali può essere avviata solo dopo la sentenza di ultima istanza.
Diversamente ci si sposterà, in attesa della sentenza di Cassazione, nell’impervio cammino dell’abuso ed eventualmente di altri reati ancor più gravi.
Le dichiarazioni avverse sono con ogni evidenza indirizzate a giustificare il compimento di atti che, in pendenza di un giudizio di Cassazione relativo al definitivo accertamento del diritto di essere sindaco del Comune, ad oggi attribuito al sottoscritto, hanno un che di sovversivo in quanto tendono ad annichilire di fatto il diritto spettante all’avversario politico, già dichiarato per sentenza ed ancora non annullato”.

 

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