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Rubrica legis non est lex

Il CGA condanna il Comune di Canicattì al risarcimento del c.d. danno da ritardo subito da privati

Il Comune di Canicattì, nel lontano 1984, espropriava alcuni terreni, tra cui quelli della sig.ra G.C., per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare.

Dopo alcuni anni dall’espropriazione e dalla ultimazione dei lavori risultavano inutilizzate alcune aree, ragion per cui gli eredi della sig.ra G.C. ne chiedevano la restituzione al Comune di Canicattì.

Tale richiesta rimenava, tuttavia, inevasa, e ciò dava avvio ad una lunga querelle giudiziaria, fatta di ricorsi innanzi al giudice amministrativo, dapprima avverso il silenzio, e culminata con l’annullamento del diniego della richiesta di restituzione dei terreni.

Cosicchè, gli eredi della sig.ra GC, ritenendo complessivamente illegittimo il comportamento dell’amministrazione comunale di Canicattì, si rivolgevano agli avvocati Girolamo Rubino e Armando Buttitta, i quali proponevano un ricorso per il risarcimento del danno.

Gli avvocati Rubino e Buttitta, in particolare, rilevavano come il complessivo comportamento dell’amministrazione canicattinese abbia costretto i loro assistiti ad una lunga e defaticante attività giudiziaria consistita “in ricorsi avverso il silenzio, per l’ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta e per l’annullamento dell’illegittimo provvedimento di diniego” alla retrocessione. Alla luce di tali circostanze – hanno continuato gli avvocati Rubino e Buttitta – il comportamento del Comune di Canicattì configura quello che in gergo viene definito come “danno da ritardo”, che legittimava i propri assistiti ad ottenere un risarcimento.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le tesi difensive formulate dagli avvocati Rubino e Buttitta, ha ritenuto che, la cronologia degli avvenimenti ed i plurimi contenziosi attivati dagli eredi della sig.ra G.C., volti ad ottenere la restituzione delle aree inutilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica, hanno disvelato un comportamento gravemente negligente del Comune di Canicattì.

Infatti, continua ancora il giudice amministrativo, la condotta dell’amministrazione canicattinese ha lungamente ritardato, in assenza di valide motivazioni, l’emanazione del provvedimento volto alla restituzione ai cittadini delle aree espropriate e non utilizzate per la realizzazione dell’opera pubblica.

Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, condividendo le censure formulate dagli avvocati Rubino e Buttitta, ha condannato il Comune di Canicattì a risarcire il danno da ritardo, liquidato in 15.000 euro, oltre al pagamento delle spese processuali ammontanti ad euro 4.000.

Per effetto della sentenza del CGA, gli eredi della sig.ra CG potranno vedere ristorato il danno subìto per via del comportamento ostruzionistico posto in essere dal Comune di Canicattì.

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