fbpx
Rubrica legis non est lex

Lampedusa: il TAR Palermo dichiara illegittimo l’annullamento della concessione edilizia in sanatoria a distanza di 10 anni

Nel 2011 il Comune di Lampedusa e Linosa aveva rilasciato in favore della Società W.S. s.r.l la concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato costruito in data antecedente al 1976 sito in Lampedusa, il quale, ad oggi, ricade in zona vincolata all’interno della Riserva Naturale Orientata.
A distanza di quasi 7 anni dal rilascio del titolo edilizio, il Comune di Lampedusa e Linosa aveva disposto l’annullamento in autotutela della concessione in sanatoria per la presunta mancata acquisizione del nulla osta dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente necessario per gli immobili ricadenti all’interno delle riserve naturalistiche.
A questo punto la Società W.S. s.r.l. con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso un straordinario innanzi al Presidente della Regione censurando l’illegittimità dell’operato del Comune di Lampedusa sotto diversi profili.
In particolare, i difensori Rubino ed Airo’ hanno censurato il difetto di motivazione poiché l’asserito interesse pubblico finalizzato al ripristino della legalità violata, in assenza di un’adeguata e compiuta istruttoria, non può assumersi in maniera apodittica e generica come prevalente rispetto alla posizione del privato che negli anni, sulla base del titolo assentito, ha consolidato l’aspettativa di mantenere legittimamente l’immobile in questione.
Il CGA, nell’esprimere il proprio parere di competenza sul ricorso straordinario presentato dalla W.S. s.r.l. ha ritenuto di condividere le difese degli Avv.ti Rubino e Airo’, “in coerenza con la soluzione adottata in giurisprudenza che ha come presupposto una necessaria motivazione “rafforzata”, laddove l’intervento che si vuole essere ripristinatorio della legalità non sia stato tempestivo o abbia violato il termine previsto dei 18 mesi”.
Per effetto del predetto parere il Presidente della Regione ha definitivamente accolto il ricorso della Società W.S. s.r.l. e per l’effetto ha annullato il provvedimento impugnato, ripristinando così il titolo in sanatoria rilasciato in precedenza.
Successivamente all’accoglimento del ricorso straordinario il Comune di Lampedusa e Linosa, senza alcun preventivo contraddittorio, ha disposto un nuovo annullamento del titolo concessorio adducendo che la Ditta, in seno alla domanda di sanatoria, avesse addotto delle false rappresentazioni in ordine all’epoca di realizzazione delle opere oggetto di sanatoria ed il contrasto delle stesse con in vincoli derivanti dalla riserva naturale orientata di Lampedusa.
La società W.S.s.r.l, con il patrocinio degli Avv. Rubino e Airo’, si è vista costretta a proporre un nuovo ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo censurando la violazione del contraddittorio procedimentale e dell’affidamento ingenerato negli anni in capo alla ditta privata, giacché le presunte irregolarità erano state espressamente vagliate e superate dalla PA in senso favore alla proprietaria.
Nel giudizio innanzi al TAR Palermo si sono costituiti il Comune di Lampedusa e Legambiente, per chiedere il rigetto del ricorso.
Il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi difensive degli Avv. Rubino e Airo’, ha accolto il ricorso proposto dalla società W.S., ritenendo che: “ai fini dell’annullamento d’ufficio per falsa, infedele, erronea o inesatta rappresentazione – esercitabile in ogni tempo non operando il limite temporale previsto dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 – occorre che la stessa sia stata determinante per il rilascio del provvedimento ampliativo”, mentre nel caso di specie “l’istruttoria espletata dal Comune non smentisce” che le opere in questione siano state realizzate in ogni caso entro la data del 1°ottobre 1983 prevista dall’art. 26 della L.R. 37/1985 per l’ottenimento del condono.
Per effetto della pronuncia del TAR Palermo la concessione edilizia annullata dal Comune di Lampedusa e Linosa è stata ripristinata.