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Rubrica legis non est lex

Il TAR condanna la Regione Siciliana: illegittimo il decreto assessoriale di istituzione dell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi

gigi rubinoLa legge regionale n. 8 del 2016 ha previsto che con decreto dell’assessore regionale della famiglia e del lavoro sia istituito l’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi;

conseguentemente l’Assessore regionale della famiglia, con decreto assessoriale del 5 agosto 2016, ha disposto l’istituzione dell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, prevedendo la possibilità di presentare l’istanza di inserimento nell’elenco tramite posta elettronica certificata o per raccomandata a.r., prevedendo altresì che le istanze “dovranno pervenire a pena di esclusione entro il 30/09/2016”.

Il Sig. Alfonso di Piazza, di 42 anni, di Cammarata, assessore in carica presso il comune di Cammarata, spediva da un ufficio postale di Palermo con un giorno di anticipo l’apposita domanda di inserimento nell’elenco; ma il plico giungeva a destinazione cinque giorni dopo, e quindi oltre il termine previsto a pena di esclusione, e veniva pertanto disposta l’esclusione . L’assessore cammaratese proponeva allora un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Giuseppe Impiduglia, contro l’assessore Regionale della famiglia, per l’annullamento, previa sospensione, sia del provvedimento di esclusione del ricorrente , sia del decreto assessoriale nella parte in cui prevede che le domande di inserimento possano essere inviate solo via pec o tramite raccomandata a.r. e dovranno pervenire entro il 30 settembre 2016.

In particolare gli avvocati Rubino e Impiduglia hanno censurato i provvedimenti impugnati sotto il profilo dell’eccesso di potere, essendovi un principio generale secondo cui , ai fini del rispetto del termine di presentazione di un’istanza, bisogna avere riguardo alla data di spedizione dall’ufficio postale e non alla data di ricezione; citando un precedente giurisprudenziale del TAR Toscana secondo cui deve escludersi l’imputabilità al ricorrente dei disservizi postali. Si è costituito in giudizio l’Assessorato regionale della famiglia, in persona dell’assessore pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale della stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Terza, ritenendo fondate le censure formulate dagli Avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto la richiesta cautelare di ammissione con riserva del ricorrente nell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi, condannando l’assessorato resistente al pagamento delle spese giudiziali afferenti la fase cautelare.

Pertanto, per effetto del provvedimento cautelare reso dal TAR Sicilia, l’Assessore Alfonso Di Piazza verrà inserito con riserva nell’elenco unico ad esaurimento dei lavoratori provenienti dai servizi formativi mentre l’assessorato regionale della famiglia pagherà le spese giudiziali.

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