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Cronaca Regioni ed Enti Locali

Abusivismo a Licata: respinti tre ricorsi. La Procura: “agito in adempimento dei propri doveri”

tribunaleTre provvedimenti che non lasciano speranze di “tregua” alle demolizioni a Licata.

Il giudice Francesco Gallegra della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento ha infatti emesso due distinti provvedimenti nei quali ha rigettato e dichiarato inammissibile le istanze di revoca, previa sospensione, dell’ordine di demolizione delle costruzioni abusive.

Un terzo provvedimento del TAR Sicilia ha altresì respinto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti contro il Comune di Licata che richiedevano l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia.

Sulle decisioni emesse è intervenuta la Procura della Repubblica di Agrigento, tramite il procuratore capo, Renato Di Natale e il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo: “L’Ufficio della Procura della Repubblica di Agrigento, gravato dell’esecuzione di circa 2.000 sentenze in materia di edilizia divenute definitive che dispongono la demolizione dei manufatti illecitamente ed illegittimamente costruiti, come si ricorderà, da tempo ha dato luogo ad una serie di attività finalizzate all’esecuzione di quanto disposto in detti provvedimenti giurisdizionali, emessi da Giudici della Repubblica Italiana in nome del popolo italiano.

A questo fine, si è proceduto alla stipula di protocolli di intesa con i Comuni della Provincia di Agrigento (Agrigento, Licata, Favara e Palma di Montechiaro) maggiormente colpiti dal fenomeno dell’abusivismo edilizio.
L’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in questione è un’attività inevitabile, ineludibile, improcrastinabile.
La Procura della Repubblica di Agrigento, proprio per la particolare complessità della materia, ha stipulato protocolli d’intesa con le autorità amministrative, prevedendo oggettivi ed insindacabili criteri nell’esecuzione delle sentenze che hanno disposto le demolizioni.
Gli interessati alle demolizioni, o chi – forse a mero fine di speculazione – ha inteso agire in nome di quest’ultimi, hanno avanzato riserve sull’operato della Procura della Repubblica, sia in sede giurisdizionale, sia in diversi contesti, anche mediatici, i quali ultimi tuttavia non interessano questo Ufficio.
Orbene, dal punto di vista delle contestazioni mosse alla Procura della Repubblica di Agrigento in diverse sedi giurisdizionali, si ritiene oggi di dover intervenire per rimarcare, come asseverato sia dai Giudici dell’Esecuzione Penale sia dai Giudici Amministrativi, l’assoluta correttezza e legittimità dei provvedimenti emessi in materia di esecuzione.
Ed invero, i Giudici dell’Esecuzione presso il Tribunale di Agrigento hanno già, in più occasioni, rigettato istanze difensive affermando: “che, per le ragioni sopra esposte, del tutto infondata risulta altresì la censura difensiva riguardante l’asserita violazione del divieto di bis in idem, se solo si osserva che, come espressamente previsto dall’art. 31 ultimo comma D.P.R. cit., il giudice penale ordina la demolizione dell’immobile, ove altrimenti non eseguita, l’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, con la conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria, se pure autonoma rispetto a quella ordinata dall’autorità comunale, diviene, con tutta evidenza, inutiliter data, ove il manufatto abusivo sia già stato demolito in esecuzione dell’anzidetta ordinanza comunale; ritenuto, alla luce delle superiori considerazioni, che l’avanzata istanza è infondata, ponendosi in evidente contrasto con il ricordato costante orientamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice non ritiene in alcun modo di discostarsi”, sottolineando la legittimità e correttezza dell’adozione di protocolli di intesa in materia di demolizioni di manufatti abusivi tra Procura di Agrigento e Comuni, con previsione dei criteri di intervento.
Del pari, il Giudice Amministrativo ha espressamente ritenuto “l’infondatezza delle istanze cautelari proposte, tenuto conto, tra l’altro, della inoppugnabilità degli atti presupposti (sentenze del Tribunale Penale e ordinanze di demolizione); della circostanza che l’intervento per cui è causa è stato posto in essere dal Comune intimato, non autonomamente, ma in esecuzione di specifiche attività delegate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e che ciò risulta espressamente indicato in ciascuno degli atti impugnati, di talché nessun margine di apprezzamento residua in capo all’Ente Locale (che peraltro non agisce quale autorità urbanistica, ma proprio in virtù del legittimo protocollo d’intesa stipulato con la Procura della Repubblica di Agrigento, prodotto in atti)”, rigettando anche in detta sede, da ultimo lo scorso 3 giugno, istanze difensive finalizzate ad impedire l’esecuzione di quanto disposto con le più volte citate sentenze di condanna penale.
La Procura della Repubblica di Agrigento, in conclusione, ha sempre e solo agito in adempimento dei propri doveri, nel rispetto esclusivo e assoluto delle leggi vigenti e del principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. E continuerà a farlo“, conclude la nota della Procura della Repubblica.

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