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Rubrica legis non est lex

AGEA annulla il provvedimento di decadenza dei contributi in precedenza adottato nei confronti di una imprenditrice agricola

Con ricorso proposto innanzi al Tar Catania la sig.ra C.L.A. titolare di una impresa agricola operante nella provincia di Messina, chiedeva l’annullamento dell’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla Prefettura U.T.G. di Messina resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Tortorici.
Il Tar Catania respingeva il ricorso di primo grado proposto dalla sig.ra C.L.A che, pertanto, decideva di proporre appello innanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.

In particolare gli avv.ti Rubino e Marino deducevano l’erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico dell’appellante, basandosi soltanto sul fatto che il coniuge dell’appellante fosse stato destinatario diversi anni addietro di procedimenti penali e che dunque il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del doveroso requisito dell’attualità .

Il CGA , condividendo le tesi degli avv.ti Rubino e Marino , ha annullato l’informativa interdittiva irrogata in danno dell’appellante, considerata la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali l’amministrazione prefettizia aveva desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose attesa l’irrilevanza dei rapporti parentali citati nell’informativa.

Ebbene, in esecuzione della suddetta pronuncia del Consiglio di Giustizia amministrativa , AGEA ha disposto l’annullamento del provvedimento di decadenza dei contributi erogati e di intimazione di restituzione delle somme (asseritamente) indebitamente percepite originariamente adottato in danno della sig.ra C.L.A., con conseguente rinuncia all’azione di recupero delle somme intimate.

Inoltre, la stessa AGEA ha altresì disposto l’erogazione in favore della sig.ra C.L.A., delle somme spettanti alla imprenditrice messinese, importi questi la cui corresponsione era stata sospesa per effetto del provvedimento interdittivo annullato dal CGA.

Per effetto di quest’ultimi provvedimenti di AGEA, l’ imprenditrice messinese potrà continuare la propria attività, messa fortemente a repentaglio dalle conseguenze pregiudizievoli del provvedimento interdittivo oggi venuto meno.

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