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Rubrica legis non est lex

CGA: l’approvazione del PRG di Favara è tardiva, illegittime le modifiche introdotte dall’Amministrazione regionale oltre il termine di legge

La sig.ra V.B.G. è proprietaria, di un lotto di terreno sito in Favara, nella zona posta nelle vicinanze della Masseria Micciché a sud della via Sambuca. Il lotto di terreno all’epoca di acquisto ricadeva in zona C1 del PRG all’epoca vigente.

Con il nuovo PRG adottato con deliberazione n. 13 del 26.02.2015 del Commissario ad acta in funzione del Consiglio Comunale, in ragione dello sviluppo urbanistico della zona, il terreno in questione è stato riclassificato da sottozona urbanistica C1 a B3 “tessuti urbani di margine in via di completamento” con un indice fondiario di 2 mc/mq.

L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, tuttavia, in ragione del presunto sovradimensionamento dello strumento urbanistico adottato dal Comune di Favara, ha approvato la revisione del Piano Regolatore Generale del Comune di Favara, modificando la destinazione del terreno della sig.ra V.B.G. da zona B3 a zona verde agricolo E.

Avverso il provvedimento di approvazione con modifiche del PRG del Comune di Favara, la sig.ra V.B.G., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’ ha proposto ricorso innanzi al Giudice Amministrativo.

In particolare, gli avvocati Rubino e Airo’, hanno dedotto la tardività dell’approvazione del PRG di Favara per violazione del termine previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 71/1978 e l’illegittimità delle modifiche introdotte in sede di approvazione, trattandosi di vere e proprie scelte urbanistiche, che si pongono in violazione dei limiti previsti al potere di controllo in capo all’Amministrazione regionale.

Il CGA, in accoglimento delle tesi degli Avv.ti Rubino ed Airo’ ed in riforma della sentenza del TAR Palermo, ha affermato che il termine di giorni 540, menzionato, e dotato della caratteristica dell’assoluta perentorietà, risulta nel caso che occupa, di gran lunga superato, considerato il momento della trasmissione degli atti (9 marzo 2016) sino alla data di approvazione del P.R.G. (9 gennaio 2019), escluso il periodo necessario per la trasmissione delle integrazioni.

Con la medesima pronuncia, il CGA ha affermato che l’accoglimento del primo motivo di appello ed il conseguente annullamento in parte qua del provvedimento gravato in primo grado, comporta l’assorbimento delle altre censure.

Per effetto della pronuncia del CGA, la destinazione urbanistica del terreno della sig.ra V.B.G. non subirà l’effetto delle modifiche introdotte dall’Amministrazione regionale e manterrà la destinazione di sottozona B3 impressa in sede di adozione del PRG.

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