fbpx
Rubrica legis non est lex

Concorso INAIL: vice sindaco di Menfi conserva l’assegnazione della sede di lavoro siciliana

All’ultimo concorso bandito dall’I.N.A.I.L., l’avvocato Santo La Placa, Vice Sindaco di Menfi, risultava vincitore e veniva assegnato ad una delle sedi siciliane dell’istituto.
Tuttavia, un altro vincitore del concorso, l’Avv. G. V., impugnava, innanzi al TAR Lazio, il provvedimento di scorrimento della graduatoria e i provvedimenti di convocazione ed assegnazione delle sedi ai concorrenti vincitori per scorrimento, chiedendo la riassegnazione in una delle sedi INAIL siciliane.
Il ricorrente notificava il ricorso all’Avv. La Placa che si costitutiva in giudizio con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto.
Il TAR Lazio, già in sede cautelare, condivideva la tesi della legittimità dei suddetti provvedimenti concorsuali presentata dai legali di La Placa affermando che: “laddove fosse consentito al ricorrente di scegliere una delle sedi siciliane desiderate (in ipotesi oggetto di rinuncia), l’Amministrazione dovrebbe poi procedere alla riassegnazione della sede attualmente assegnata alla parte ricorrente, e così via, con il rischio di dover modificare continuamente e per un tempo indefinito le assegnazioni già disposte”.
La suddetta pronuncia veniva appellata innanzi al Consiglio di Stato, il quale, ritenendo che la questione contenziosa necessitasse “di un sollecito approfondimento proprio della fase di merito” accoglieva l’appello cautelare ai soli fini di una tempestiva fissazione dell’udienza di merito sempre innanzi al TAR Lazio.
Ebbene, in data 17.10.2023 si svolgeva l’udienza pubblica innanzi al Tar Lazio che, ai fini della decisione, rinviava all’udienza del 30.01.2024.
Con memoria difensiva, gli Avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto eccepivano il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice ordinario, in quanto il ricorso dell’Avv. G.V. non investiva la procedura concorsuale – su cui vige la giurisdizione dei Tribunali Amministrativi Regionali – bensì una fase successiva relativa all’assegnazione della sede, su cui vige la giurisdizione dei Tribunali Ordinari.
In esito all’udienza del 30.01.2024, il Tar Lazio, con sentenza del 01.03.2024, condividendo le tesi difensive degli Avvocati Rubino, Impiduglia e Gatto, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Avv. G.V. “per difetto di giurisdizione”, in ragione del fatto che la causa in commento attenesse ad un rapporto di lavoro già instaurato e per ciò rientrando “nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, con funzioni di giudice del lavoro”.
In ragione di ciò, i provvedimenti di scorrimento e quelli di assegnazione dei soggetti vincitori risultano del tutto legittimi e, pertanto, l’Avv. La Placa conserverà l’assegnazione presso la sede siciliana INAIL.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.