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Rubrica legis non est lex

Condannata la Soprintendenza di Agrigento: immobile non sottoposto a vincolo

Il Sig. R.F. con regolare concessione edilizia, tra il 2004 ed il 2006 costruiva nel Comune di Santo Stefano di Quisquina un fabbricato adibito a civile abitazione.
Successivamente al completamento dei lavori, stante l’adozione del Piano Paesaggistico della Provincia di Agrigento con D.A. n. 7 del 29 luglio 2013, l’area in cui sorge l’immobile del ricorrente è stata sottoposta a tutela paesaggistica.

Al fine di completare la copertura del fabbricato, il sig. R.F., in ragione del vincolo introdotto dal Piano Paesaggistico inoltrava alla Soprintendenza di Agrigento la richiesta di nulla osta.

La Soprintendenza, tuttavia, rigettava la richiesta del sig. R.F., in ragione dell’asserito convincimento che l’immobile fosse stato realizzato all’interno della fascia di rispetto di 150 metri dal fiume Magazzolo tutelata per legge ai sensi dell’ art. 142 del D.lgs. 42/2004, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte della stessa Soprintendenza.

Oltretutto, la Soprintendenza affermava che non poteva essere rilasciata alcuna autorizzazione in sanatoria se non nei limiti dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004 che non consente, tra l’altro, la sanatoria di nuovi volumi come nel caso del fabbricato in questione.

A questo punto, il Sig. R.F., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Vincenzo Airo’ e Mario La Loggia impugnava il provvedimento di diniego della Soprintendenza innanzi al TAR Palermo, chiedendone l’annullamento, previa la sospensione.

In particolare, gli Avv.ti Rubino, Airo’ e La Loggia deducevano in giudizio l’erroneità dell’assunto della Soprintendenza di Agrigento, in quanto, nel caso di specie, il corso d’acqua posto in prossimità del fabbricato di proprietà del Sig. R.F. non era affatto il Fiume Magazzolo, ma un corso d’acqua minore, senza alcuna denominazione, non inserito nell’elenco dei fiumi, torrenti o corsi d’acqua iscritti in appositi elenchi.

Pertanto, detto corso d’acqua non poteva ritenersi sottoposto a tutela paesaggistica, al momento della realizzazione del fabbricato e prima dell’entrata in vigore del Piano Paesaggistico.

Con ordinanza cautelare il TAR Palermo disponeva la verificazione dei luoghi, all’esito della quale venivano confermate le tesi sostenute dai legali del Sig. R.F. e veniva altresì accertato che il corso d’acqua in questione, oltre a non essere il noto Magazzolo, è realtà un canale artificiale interamente coperto e privo di qualsiasi valenza paesaggistica.

Con sentenza del 22.12.2023, il TAR-Palermo, aderendo alle conclusioni del verificatore, ha ritenuto fondate le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino, Airo’ e La Loggia, ritenendo comprovato che l’immobile all’epoca della sua realizzazione non ricadeva in area sottoposta a vincolo paesaggistico tutelato per legge.

Con la stessa pronuncia, il TAR ha condannato la Soprintendenza anche al pagamento delle spese di giudizio e verificazione.

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