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Cronaca Regioni ed Enti Locali

Interdetto lo specchio acqueo a Eraclea Minoa

Il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, Capitano di Fregata Gennaro Fusco, ha emesso una propria ordinanza, la n. 5/2019 del 31 gennaio 2019, con la quale viene interdetto oltre 150 metri di specchio acqueo in località Eraclea Minoa del Comune di Cattolica Eraclea.

Con l’ordinanza, consultabile sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle/Pages/ordinanze.aspx , è fatto divieto di navigazione, ancoraggio, pesca, balneazione ed ogni altra attività di superficie e subacquea, fino alla cessazione del pericolo, nel tratto di mare compreso tra 150 metri dal limite est della concessione demaniale marittima relativa allo stabilimento balneare “Lido Garibaldi” e Capo Bianco, località Eraclea Minoa del Comune di Cattolica Eraclea, per una distanza di 50 metri dalla costa.
L’Ordinanza di interdizione si è resa necessaria a seguito del sopralluogo espletato dal personale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle congiuntamente ai funzionari dell’Ufficio Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e dal sindaco del Comune di Cattolica Eraclea, al fine di rilevare le condizioni di generale degrado ambientale dovuto agli effetti dell’erosione costiera sulle condizioni di sicurezza della pineta adiacente l’arenile e delle strutture balneari ivi presenti in regime di concessione demaniale marittima.
Situazione evidenziata anche con video pubblicati sul web che documentavano lo stato dei luoghi interessati alla caduta di alberi sull’arenile e relativo specchio acqueo prospicente la pineta che costituiscono potenziale nocumento per la pubblica incolumità.
Spetta all’Amministrazione comunale, così come previsto dall’art. 54 del D.Lgs 18/08/200 n. 267, realizzare gli apprestamenti atti ad impedire la fruizione dell’area nonché a ripristinare la sicura utilizzazione degli stessi e ad avvertire la collettività del pericolo tramite apposizione di cartelli monitori e segnaletica, l’istallazione di una recinzione atta ad impedire l’accesso all’area interessata dall’Ordinanza.
Nel tratto di costa interessato restano in vigore altri divieti di accesso, di transito e di sosta di persone e autoveicoli, balneazione e stazionamento di unità navali di cui all’Ordinanze n.28/2008 del 07/08/2008.

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