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Rubrica legis non est lex

Revocata autorizzazione all’attività estrattiva per la partecipazione ad un funerale: il TAR condanna l’assessorato regionale all’Energia

girolamo_rubinoIl Sig. D.P. di 64 anni di Naro , titolare di una società che esercita attività estrattiva a far data dal 1996 , nel 2013 riceveva il rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione per effetto di un’informativa atipica emessa dalla Prefettura di Agrigento.

Esercitato il diritto di accesso agli atti ai sensi della legge sulla cd. “trasparenza amministrativa” l’imprenditore apprendeva che l’informativa si fondava su fatti estremamente risalenti nel tempo, quale ad esempio la partecipazione ad un funerale nell’anno 1992 , nonchè l’affitto di un ramo di azienda nell’anno 2003 ad una società di cui un socio era stato sottoposto a procedimento penale per talune imputazioni aggravate dall’intento di favorire un’associazione di stampo mafioso, ma successivamente assolto da tale imputazione.

L’imprenditore proponeva allora un ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino (in foto) e Lucia Alfieri, contro il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica Utilità, per l’annullamento, previa sospensione, sia dell’informativa atipica emessa dalla Prefettura di Agrigento, sia del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva.

Gli avvocati Rubino ed Alfieri hanno censurato i provvedimenti impugnati anche sotto il profilo dell’eccesso di potere, poichè dopo l’entrata in vigore del cd. “codice antimafia” non avrebbe più potuto considerarsi ammissibile un’informativa “atipica”, volta a consentire l’attivazione degli strumenti di discrezionalità nel valutare l’avvio o il prosieguo dei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e l’Assessorato regionale dell’energia , entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare.

Già in sede cautelare il Tar Sicilia,Palermo, Sezione Prima, aveva accolto la richiesta cautelare, ordinando al Prefetto di Agrigento di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce del nuovo contesto normativo. Nelle more del giudizio il Prefetto di Agrigento , in esecuzione dell’ordinanza cautelare resa dal TAR, emetteva un’informativa antimafia liberatoria, ritualmente prodotta agli atti del giudizio dagli avvocati Rubino ed Alfieri.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione Prima, pertanto, alla luce del provvedimento sopravvenuto, nel giudizio di merito ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, accogliendo il ricorso avverso il provvedimento assessoriale di revoca dell’autorizzazione all’attività estrattiva, e condannando le Amministrazioni resistenti in solido al pagamento delle spese giudiziali. Per effetto della sentenza resa dal TAR l’imprenditore potrà continuare l’attività estrattiva esercitata fin dal 1996 mentre le Amministrazioni resistenti dovranno pagare le spese giudiziali.

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