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Scuola, “deve assistere il genitore”: accolto ricorso di un docente agrigentino

Con un provvedimento d’urgenza reso ai sensi dell’art. 700 C.p.c., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso di un docente, G.B. le iniziali, assistito dall’Avv. Alberto Cutaia, che non aveva ottenuto il trasferimento da fuori provincia, pur prestando assistenza al genitore disabile, quale referente unico.

È stata, infatti, parzialmente annullata la disposizione contrattuale contenuta nel Contratto sulla Mobilità, che prevedeva la precedenza ai sensi della legge 104/92 soltanto per i genitori e per il coniuge, e non anche per il figlio referente unico, precedenza per quest’ultimo prevista soltanto per la mobilità infra-provinciale con esclusione della mobilità inter-provinciale.

Sulla base di tale mancata precedenza, pur possedendone i requisiti, il docente non era riuscito ad ottenere il trasferimento nella provincia di Agrigento, dove risiedeva unitamente al genitore disabile.

Accogliendo le tesi difensive prospettate dall’Avv. Cutaia, il Giudice del Lavoro, ha annullato la norma contrattuale contenuta nel Contratto sulla Mobilità ed ha dichiarato il diritto di precedenza ai sensi dell’art. 33 della legge 104/1992 nelle operazioni di trasferimento definitivo in favore del docente, ordinando all’Amministrazione Scolastica di trasferire il ricorrente su uno dei posti disponibili degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento.

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