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Rubrica legis non est lex

TAR-Palermo accoglie il ricorso in merito ad un’istanza di aggiornamento di informativa interdittiva ed annulla provvedimento della Prefettura

Nel 2019, a seguito dello scioglimento del Consiglio Comunale di Bompensiere ai sensi dell’art.143 del D.lvo n. 267/2000, la Prefettura di Caltanissetta emanava un provvedimento interdittivo nei confronti di una società amministrata dall’allora Sindaco, sulla base dell’asserito pericolo di infiltrazioni mafiose in forza di legami di parentela e presunte frequentazioni pregiudizievoli.
Pertanto, stante il gravissimo pregiudizio arrecato alla società, legato alla preclusione di qualsivoglia attività lavorativa e comportante, dunque, il conseguente tracollo economico dell’azienda, detta società, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Palermo chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento interdittivo.
Nelle more del giudizio, essendo decorso ormai oltre un anno dall’adozione del provvedimento interdittivo ed in ragione della sopravvenienza di fatti nuovi di segno favorevole ed idonei ad attestare l’estraneità della società da qualsivoglia ambiente malavitoso – la società medesima inoltrava un’istanza di aggiornamento del provvedimento interdittivo.
Nondimeno, la Prefettura di Caltanissetta riscontrava negativamente la richiesta di aggiornamento, assumendo che in esito ad una nuova istruttoria non erano emersi nuovi elementi tali poter indurre all’adozione di un provvedimento liberatorio.
Avverso tale provvedimento, la società ricorrente, sempre con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, proponeva un ulteriore ricorso innanzi al TAR-Palermo ribadendo, non solo l’inconsistenza e l’inconducenza dei fatti che a suo tempo avevano sorretto il provvedimento interdittivo, ma, altresì, il sopraggiungere di circostanze tali da poter indurre ad una valutazione favorevole e di segno opposto rispetto alla precedente informativa.
Con ordinanza cautelare del gennaio 2023, il TAR –Palermo accoglieva l’istanza cautelare proposta dalla società ricorrente ed ordinava alla Prefettura il riesame delle circostanze sopravvenute di cui all’istanza di aggiornamento.
Tuttavia, la Prefettura di Caltanissetta tergiversava al riesame delle circostanze sopravvenute e di cui all’istanza di aggiornamento in ragione della pendenza del giudizio; sicché gli Avv.ti Rubino e Alfieri eccepivano come il modus operandi della Prefettura sviliva la ratio sottesa all’istituto dell’aggiornamento delle informative antimafia, in quanto in nessun caso il rinvio ad un giudizio pendente, nonché la sua definizione sul precedente provvedimento interdittivo avrebbero potuto costituire ragione ostativa al procedimento di aggiornamento. Ciò in quanto il giudizio avverso la precedente informativa, cristallizzava lo stato di fatto esistente al momento dell’adozione del provvedimento interdittivo, stato di fatto che nelle more può mutare o comunque non essere più attuale e come tale indicativo di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa.
Inoltre, sempre i predetti legali evidenziavano come l’omessa valutazione delle circostanze poste a base dell’istanza di aggiornamento inficiavano il provvedimento adottato dalla Prefettura, il quale avrebbe dovuto considerarsi palesemente illegittimo, per violazione dell’art. 92 co. 2 bis del. D.L. n. 159/2011 e del contraddittorio procedimentale.
Gli Avv.ti Rubino e Alfieri rilevavano altresì che trattandosi di nuovo procedimento di valutazione avviato su istanza dell’interessato, la Prefettura – salve ragioni di urgenza tali da non consentire la dilazione dei termini di conclusione del procedimento, non sussistenti nel caso di specie,- avrebbe dovuto comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di aggiornamento.
Inoltre il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo laddove, ai sensi dell’art. 86, co, 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, l’informativa antimafia ha una validità limitata di dodici mesi, dunque, alla scadenza del termine indicato la Prefettura avrebbe dovuto procedere alla verifica della persistenza o meno delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva.
Ed ancora, a riprova dell’illegittimità del provvedimento impugnato i predetti legali eccepivano come tale provvedimento nulla diceva in merito alla persona del ricorrente o ad eventuali frequentazioni controindicate, né si indicavano elementi indiziari di qualsiasi genere al sodalizio mafioso.
Ebbene, con sentenza del 13.05.2024, condividendo le tesi difensive degli Avv.ti Rubino e Alfieri, il TAR-Palermo ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato.