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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex Spalla

Agrigento, proprietà della piazza sagrato Chiesa San Pietro. La replica: “il TAR non accoglie tesi della Diocesi, decisione rimandata alla Cassazione”

Riceviamo e pubblichiamo:

In riferimento all’articolo titolato: “il sagrato dell’ex chiesa di San Pietro “conteso”, deciderà la Cassazione”, lo scrivente Avv. Alessio Americo, procuratore e difensore della Società Coop. Sociale Temenos ritiene necessario effettuare alcune precisazione e correzioni. La chiesa di San Pietro è e rimane una chiesa anche se chiusa al culto dal 1953.
Con verbale di contestazione di violazione amministrativa, Agenti del Comando di Polizia Municipale di Agrigento hanno accertato che la Società Coop. Sociale Temenos ha violato gli artt. 11 e 20 del Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, comminando relativa sanzione.
Con nota prot. n. 62641 del 09/08/2017 la società Temenos contestava il verbale perché fondato su un errato presupposto. In vero la Piazza San Pietro non è un bene rientrante nel patrimonio comunale.
In data 25/10/2017, pur in assenza di riscontro alla nota prot. n. 62641 del 09/08/2017, il Comune di Agrigento notificava la diffida al ripristino dei luoghi.
Temenos soc. coop. Sociale proponeva formale opposizione dinanzi al Tribunale civile di Agrigento.
Il Tribunale dichiarava la propria incompentenza per valore in favore del Giudice di Pace di Agrigento.
Riassunta la causa dinanzi al Giudice di pace di Agrigento, quest’ultimo dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Amministrativo.
Dinanzi al Giudice Amministrativo non si costituiva il Comune di Agrigento, mentre l’Arcidiocesi depositava propria memoria difensiva senza fornire alcun chiarimento sulla effettiva titolarità dello spazio antistante la Chiesa di San Pietro
Il Tar “ritiene di non potere condividere le pur articolate difese svolte dalla ricorrente (in punto di giurisdizione, incidentale, del Giudice amministrativo ex art. 8 c.p.a.) atteso che, nella particolare fattispecie in esame, parte in causa non è il solo Comune, ma anche l’Arcidiocesi di Agrigento che, nella prospettazione di parte ricorrente, dovrebbe essere il proprietario dell’area oggetto dell’ordine di sgombero di cui alla diffida impugnata.
Tali profili esulano, ad avviso del Collegio, dalla giurisdizione del Giudice Amministrativo.
Ciò stante, il Giudice Amministrativo, non ritenendo condivisibile l’impostazione seguita dal Giudice di Pace di Agrigento – il quale ha indicato quale giudice munito di giurisdizione il Giudice amministrativo –, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione.
Il processo conseguentemente è stato sospeso fino alla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione sul conflitto negativo di giurisdizione.
Nel merito, la titolarità della Piazza San Pietro è certamente da attribuire all’Arcidiocesi di Agrigento che ha stipulato regolari contratti di affidamento (comodato e locazione commerciale) con la Società Coop. Sociale Temenos concedendo a quest’ultima, per finalità turistiche e culturali, la Chiesa di San Pietro e relative pertinenze; pertinenze che vengono dettagliatamente individuate nella “ Nota Integrativa atto di comodato del 07/12/2001.
In detta ultima nota si dichiara che” la proprietà della Chiesa di San Pietro comprende, oltre i locali della stessa, anche la casa canonica annessa e la piazza (sagrato) antistante l’ingresso principale”.
Sull’attività commerciale svolta, si evince chiaramente dalla lettura del contratto di locazione immobiliare del 01/09/2011 che: “La locazione viene concessa allo scopo di destinare l’immobile de quo per l’esercizio commerciali di servizi di intrattenimento alla persona (bar caffettera, libreria, infopoint, organizzazione di iniziative ed eventi culturali ecc. ) per finalità turistico- culturali.”.
Pertanto nessuna “espressa esclusione di ogni attività commerciale” è stata imposta dall’Arcidiocesi di Agrigento, ma anzi è stata disposta espressa autorizzazione in tal senso.

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