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Regioni ed Enti Locali Rubrica legis non est lex Spalla

Illegittime le sanzioni paesaggistiche applicate agli immobili realizzate prima dell’apposizione del vincolo di tutela: importante decisione del TAR Sicilia

Il Tar Palermo, in accoglimento delle difese degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto ha accolto il ricorso proposto per l’annullamento della sanzione paesaggistica comminata al proprietario di un magazzino sito nel Comune di Lampedusa e Linosa.
Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare di sospensione degli atti gravati, il Tribunale amministrativo ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, sfociata con la sentenza n. 75/2022 della Corte Costituzionale che – in linea con le tesi difensive degli Avvocati Gaetano e Vincenzo Caponnetto – ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 3, della Legge Regionale Siciliana n. 17 del 1994, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Consiglio di Giustizia Amministrativa in ordine al tema delle sanzioni amministrative applicate dal Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana a numerosi proprietari di immobili realizzati senza il necessario titolo abilitativo.
Ed infatti, ancora una volta è stato ribadito il principio secondo cui il vincolo paesaggistico che ricade sul territorio di Lampedusa è stato introdotto solo ed esclusivamente con il D.A. n. 1153 del 12/07/1983.
Nel caso di specie, essendo stato il manufatto realizzato in epoca antecedente l’entrata in vigore del D.A. n. 1153/1983, il vincolo non esisteva e dunque l’opera realizzata non poteva violarlo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, definitivamente pronunciando sul ricorso lo ha dunque accolto e, per l’effetto, ha annullato i provvedimenti impugnati.

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