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Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche: ecco l’Ordinanza del Sindaco di Agrigento

Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazioni serale/notturna e il conseguente disturbo della quiete e del riposo, dal giorno 05 maggio al 4 giugno 2023.Nuova Ordinanza del Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè che ha ordinato nel dettaglio:
IL DIVIETO dal giorno 05 maggio fino al 4 giugno 2023, di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale.
IL DIVIETO dal giorno 05 maggio e fino al 4 giugno 2023, di consumo e/o abbandono in luogo aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
IL DIVIETO dal 05 maggio al 4 giugno 2023, di vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, dalle ore 24,00 fino alla chiusura degli esercizi;
E’CONSENTITO dal giorno 05 maggio e fino al 4 giugno 2023, dopo le ore 24,00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il consumo immediato all’interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione;
ORDINA
Dal giorno 05 maggio al 4 giugno 2023 che tutte le tipologie di pubblici esercizi pubblici e di esercizi di vicinato alimentari, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, self-service, gelaterie, rosticcerie e similari, ecc….ecc…), osservino il seguente orario di chiusura:
a. Centro città -Villaggio Mose’ – San Leone e zone balneari – Frazioni e Quartieri periferici :

ore 2,00 tutti i giorni, con obbligo per i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24,00, consentendo all’interno, esclusivamente diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l’orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.
E’ comunque facoltà del Sindaco concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.
Obblighi per i titolari dei locali
Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 ( Codice dei beni culturali e del paesaggio ) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all’attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all’attività di intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:
a. Vigilare sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell’utenza invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.
L’accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all’art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l’occupazione del suolo pubblico;
a. Vigilare, affinchè, i frequentatori dei locali, nell’area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell’esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente, in conseguenza della fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell’ambiente;
b. Attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
c. Osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
d. Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell’area pubblica esterna la locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all’occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
e. Assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l’orario di chiusura dell’esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l’area esterna occupata con tavoli e sedie, venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
f. Non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
g. Orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l’espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
h. Esporre in modo ben visibile agli avventori, il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
i. attrezzare l’area di pertinenza del locale, con idonei raccoglitori di rifiuti.

Obblighi per i frequentatori dei locali
Per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell’agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.
In particolare è vietato:
a. gettare o abbandonare per terra carta e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
b. imbrattare, con disegni, scritte e simili, i muri degli edifici di culto e i monumenti storico artistici nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati, ecc…;
c. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso di alcol, come alterchi, schiamazzi, molestie che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
d. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
e. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
f. assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e /o delle locande e bed&breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
g. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
h. sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
i. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete e del riposo delle persone.