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Rubrica legis non est lex

Nuova condanna per l’ASP di Agrigento su ricorso di alcuni odontoiatri agrigentini

Un gruppo di odontoiatri, titolari di studi e ambulatori odontoiatrici ubicati nella provincia di Agrigento, accreditati con il servizio sanitario regionale, aveva chiesto l’assegnazione di un bugdet, ma l’Asp di Agrigento non ha mai provveduto alla contrattualizzazione.

Pertanto, con apposito atto di invito, i detti odontoiatri hanno chiesto all’ASP di Agrigento di essere convocati per la contrattualizzazione; ma tale atto di invito restava privo di riscontro. Successivamente gli stessi odontoiatri, con apposita istanza di accesso, trasmessa all’ASP di Agrigento, chiedevano di estrarre copia della documentazione afferente l’ammontare delle risorse assegnate con decreto assessoriale all’ASP di Agrigento e dei provvedimenti afferenti l’utilizzazione delle risorse assegnate con il citato decreto assessoriale; ma anche sulla detta istanza l’ASP rimaneva silente.

Pertanto,con apposito ricorso giurisdizionale, patrocinato dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, gli odontoiatri agrigentini adivano il TAR Sicilia per l’annullamento del silenzio serbato dall’ASP sulla richiesto di accesso agli atti ritualmente inoltrata; poichè nella more del giudizio l’ASP rilasciava ai ricorrenti la documentazione richiesta, il TAR Sicilia dichiarava la cessazione della materia del contendere e condannava l’ASP al pagamento delle spese giudiziali.

A questo punto gli odontoiatri agrigentini proponevano un secondo ricorso giurisdizionale davanti al TAR Sicilia, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla richiesta di contrattualizzazione in precedenza avanzata e non riscontrata. Si è costituita in giudizio l’ASP di Agrigento, rappresentata e difesa dall’Avvocato Massimiliano Mangano, eccependo l’inammissibilità del ricorso, non sussistendo asseritamente un obbligo dell’ASP di riscontrare le istanze di contrattualizzazione, essendo stata sempre asseritamente richiesta un’attività materiale e non provvedimentale, nonchè eccependo la disintegrità del contraddittorio, per omessa notifica del ricorso all’Assessorato Regionale della Salute, nonchè infine l’infondatezza comunque nel merito del ricorso medesimo.

Il TAR Sicilia, Palermo, Sezione Prima, Presidente il DR. Calogero Ferlisi, Relatore la Dr.ssa Aurora Lento, condividendo le tesi sostenute dagli Avvocati Rubino e Impiduglia secondo cui l’Assessorato Regionale della Salute è estraneo al giudizio, in quanto la contrattualizzazione della strutture accreditate è di competenza dell’ASP, e sussiste un obbligo di provvedere sull’istanza di contrattualizzazione avanzata dai ricorrenti, ha ritenuto fondato il ricorso, dichiarando l’illegittimità del silenzio serbato dall’ASP di Agrigento sull’istanza avanzata dai ricorrenti, con conseguente obbligo di pronuncia entro trenta giorni, con previsione di nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato, e con nuova condanna dell’ASP al pagamento delle spese giudiziali.

Pertanto, laddove non venga adottato un provvedimento espresso entro trenta giorni, interverrà in via sostitutiva quale commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per la pianificazione strategica dell’Assessorato regionale della Salute, o un suo delegato, mentre l’ASP di Agrigento dovrà pagare le spese giudiziali afferenti due gradi di giudizio.

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