fbpx
Cronaca Regioni ed Enti Locali

Gerlandino Messina resta al 41 bis: il Tribunale di Sorveglianza rigetta il reclamo

tribunaleIl Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il ricorso presentato dal boss empedoclino Gerlandino Messina, recluso presso la struttura penitenziaria di Tolmezzo, contro il decreto relativo alla proroga del regime di sorveglianza particolare previsto dal cosiddetto regime del 41 bis.

In particolare, i giudici dopo le conclusione del Procuratore Generale Antimafia e del Procuratore Generale, hanno così confermato l’applicazione del regime differenziato carcerario che regola i colloqui familiari, colloqui con terzi, la corrispondenza telefonica, la ricezione di somme e di pacchi dall’esterno, la nomina e la partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e la permanenza all’aperto.

La sospensione delle ordinarie regole di trattamento penitenziario si è resa necessaria al fine di assicurare – scrive l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza – una gestione penitenziaria che garantisca nel modo più efficace la recisione di ogni legame tra esponenti delle cosche mafiose, ovvero di altre associazioni criminali organizzate, operanti all’esterno, e personaggi tutt’ora in grado di ispirare, guidare, governare attività criminose o, in in ogni modo di determinare la commissione di reati.

Secondo il decreto ministeriale di applicazione del regime 41 bis, Gerlandino Messina sarebbe ancora operativo “sul territorio della associazione criminale di cui fa parte, con prosecuzioni di gravi attività delittuose che pregiudicano l’ordine e la sicurezza pubblica esterne“, inoltre “la particolare posizione di responsabilità rivestita nell’ambito dell’organizzazione e del credito dallo stesso goduto, induce a ritenere tuttora sussistente il legame con l’associazione camorristica, con il medesimo ruolo rivestito prima della carcerazione, quale vice rappresentante provinciale di Cosa Nostra ad Agrigento“.

Messina, difeso dall’avvocato Salvatore Pennica, aveva così presentato ricorso avverso il decreto, chiedendone la revoca per: “insussistenza dei presupposti di applicabilità del regime detentivo speciale, anche in relazione alla mancanza di motivazione circa elementi di attualità tali da giustificare la proroga dello stesso; assenza di contatti con l’esterno; assenza di provvedimenti di sequestro di corrispondenza durante la detenzione; mancanza di esigenze di prevenzione che possano essere ritenute attuali“.

Revoca che dunque non è stata concessa poiché il Tribunale ritiene che permangano pericoli concreti di contatti con la criminalità organizzata e che si riveli conseguentemente inidoneo il regime detentivo ordinario.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.